Dal piano del consumatore alla liquidazione controllata: guida semplice agli strumenti, al ruolo del Fisco e all’esdebitazione.
Di Avv. Monica Mandico
La circolare integrale è disponibile a questo link (PDF dell’Agenzia delle Entrate)
La circolare spiega le regole, ma non cancella i debiti
La circolare n. 9/E del 21 ottobre 2026 è dedicata al sovraindebitamento e all’esdebitazione nel Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza. In 144 pagine l’Agenzia delle Entrate ricostruisce le regole che interessano consumatori, professionisti, imprese minori e altri debitori non soggetti alla liquidazione giudiziale, soffermandosi soprattutto sul ruolo degli uffici fiscali. Il documento segue anche il percorso delle procedure: domanda, controlli, omologazione, esecuzione e, nei casi previsti, revoca.
La prima cosa da chiarire è che la circolare non è una nuova legge. È un documento di prassi con cui l’Agenzia indica ai propri uffici come interpretare e applicare le norme. Non modifica il Codice e non vincola il giudice. La sua pubblicazione, da sola, non riduce le cartelle, non blocca pignoramenti o altre esecuzioni e non attribuisce il beneficio dell’esdebitazione.
Il suo effetto pratico è un altro: rende più chiaro come il Fisco deve valutare le proposte, partecipare alle procedure e motivare il proprio voto. La decisione sull’accesso agli strumenti e sui loro effetti resta affidata agli organi previsti dalla legge, in particolare al tribunale.
Chi può ricorrere alle procedure e perché serve l’OCC
Le procedure di sovraindebitamento sono pensate per chi è in crisi o insolvente e non può essere assoggettato alla liquidazione giudiziale. Possono riguardare, in base ai requisiti di legge, consumatori, professionisti, imprenditori minori e agricoli, start-up innovative e altri soggetti non fallibili. Non esiste uno strumento uguale per tutti: conta chi è il debitore, da dove nascono i debiti, quali beni e redditi sono disponibili e quale soluzione può essere sostenuta nel tempo.
Il punto di partenza, di regola, è l’Organismo di composizione della crisi, l’OCC. In parole semplici, è la struttura che assiste il debitore e verifica la documentazione, ricostruisce redditi, spese, beni, debiti, garanzie e pagamenti, e svolge le funzioni previste dalla legge. Una domanda incompleta o dati che non tornano possono compromettere la valutazione della proposta.
La circolare tratta anche le procedure familiari. I componenti della stessa famiglia possono, nei casi previsti, coordinare le domande e la gestione della crisi. Questo coordinamento, però, non confonde automaticamente i patrimoni: per ciascuno vanno individuati debiti, beni e risorse personali, tenendo conto dei collegamenti che la legge riconosce.
Il piano del consumatore: niente voto, ma decide il giudice
La ristrutturazione dei debiti del consumatore è riservata alla persona fisica che ha contratto obbligazioni per esigenze estranee alla propria attività imprenditoriale o professionale. Perciò, quando una persona lavora o svolge un’attività economica, occorre ricostruire con attenzione l’origine dei singoli debiti e verificare quale procedura sia davvero accessibile.
Nel piano del consumatore i creditori non votano. Questo non significa che il piano venga approvato automaticamente: il giudice ne controlla l’ammissibilità, la fattibilità e gli altri presupposti di legge; i creditori possono intervenire e contestare nei modi previsti. Anche le misure protettive, che possono incidere sulle iniziative individuali dei creditori, devono essere richieste e disposte secondo la disciplina applicabile. Il semplice deposito della domanda non ferma da sé un’esecuzione in corso.
Per i crediti assistiti da privilegio, pegno o ipoteca, il Codice consente, a determinate condizioni, una moratoria fino a due anni dall’omologazione. Non è un obbligo di estinguere tutto il credito entro due anni: la regola riguarda il differimento dei pagamenti nei termini ammessi dalla legge. Il piano deve comunque considerare gli interessi dovuti e spiegare in modo sostenibile come saranno gestiti. Anche una durata più lunga può essere valutata se è motivata e risulta più conveniente dell’alternativa liquidatoria.
La condotta del debitore conta. La legge prevede cause che possono impedire l’accesso o l’omologazione, tra cui, nei casi stabiliti, colpa grave, malafede o frode, oltre a limiti connessi a precedenti esdebitazioni. La valutazione deve basarsi sulla storia concreta dell’indebitamento e sui documenti, non su formule generiche. La circolare esamina anche la fase di esecuzione del piano e i casi in cui può essere revocata l’omologazione: la revoca richiede i presupposti stabiliti dal Codice e non scatta automaticamente per ogni difficoltà.
Il concordato minore: la proposta deve reggere anche per i creditori
Il concordato minore è lo strumento rivolto ai debitori sovraindebitati che non sono consumatori e possiedono i requisiti richiesti, come professionisti e imprenditori minori. Può puntare sulla prosecuzione dell’attività. Se invece la proposta è liquidatoria, il Codice richiede un apporto di risorse esterne che aumenti in misura apprezzabile ciò che è disponibile per i creditori.
Qui, a differenza del piano del consumatore, i creditori votano e la proposta deve raggiungere le maggioranze previste. La circolare invita gli uffici fiscali e previdenziali a esprimersi tempestivamente e a motivare con precisione l’eventuale dissenso. Il Codice disciplina anche il caso in cui un creditore non comunichi il voto entro il termine: l’applicazione del cosiddetto silenzio-assenso va verificata nel procedimento concreto e non è prudente fondare tutta la strategia sull’inerzia dell’ufficio.
Il giudice può omologare la proposta anche in presenza del dissenso del creditore pubblico solo se ricorrono i presupposti previsti dalla legge. In particolare, la valutazione richiede che il voto del Fisco sia determinante per raggiungere la maggioranza e che il trattamento proposto sia più conveniente per il creditore pubblico rispetto alla liquidazione controllata, sulla base di dati comparabili e verificabili. Il fatto che il debito sia in prevalenza fiscale, da solo, non dimostra un abuso; possono invece rilevare i fatti concreti, come la disponibilità di risorse non utilizzate per pagare i debiti fiscali o pagamenti preferenziali ad altri creditori. Anche per il concordato minore la circolare esamina i passaggi dalla domanda all’omologazione e all’esecuzione, oltre ai casi di revoca e alle conseguenze previste dal Codice.
La liquidazione controllata: si liquidano i beni, non si cancellano subito i debiti
Quando non è possibile costruire una ristrutturazione sostenibile, può essere valutata la liquidazione controllata. La procedura consente di destinare ai creditori i beni e le risorse che la legge rende liquidabili, sotto il controllo del tribunale e con l’intervento del liquidatore. La domanda del debitore si presenta attraverso l’OCC; l’iniziativa dei creditori è ammessa soltanto nei casi e alle condizioni stabiliti dal Codice. Dopo l’apertura, il liquidatore ricostruisce i beni e i debiti, forma il passivo e procede alla liquidazione e alla distribuzione delle risorse secondo le regole della procedura.
Il reddito necessario al mantenimento del debitore e della sua famiglia non viene automaticamente destinato ai creditori: spetta al giudice valutare e determinare quanto debba essere lasciato al debitore in base alle circostanze. Va però distinta la liquidazione dalla cancellazione dei debiti residui. La procedura liquidatoria, da sola, non produce necessariamente l’esdebitazione: per liberarsi dai debiti che restano occorre ottenere il beneficio e rispettarne i presupposti.
Esdebitazione: quando il debito residuo può diventare inesigibile
L’esdebitazione è il beneficio che rende non più esigibili nei confronti del debitore i debiti residui ammessi dalla legge. Nella liquidazione controllata può arrivare alla chiusura della procedura oppure, ricorrendone le condizioni, dopo tre anni dall’apertura. Non basta avere avviato la liquidazione o avere debiti fiscali: il tribunale deve verificare i presupposti e la condotta del debitore.
Il beneficio può comprendere anche debiti tributari. Per le sanzioni fiscali occorre distinguere: quelle accessorie seguono la sorte del debito principale, mentre quelle autonome restano escluse. Restano fuori, inoltre, gli obblighi di mantenimento e alimentari, i debiti da risarcimento per fatto illecito extracontrattuale e le sanzioni penali e amministrative che non siano accessorie a debiti estinti. In via generale, l’esdebitazione non libera automaticamente coobbligati, fideiussori o altri garanti nei confronti dei creditori.
Per il debitore incapiente il Codice prevede una possibilità specifica, riservata alla persona fisica meritevole che non può offrire ai creditori utilità, neppure in prospettiva. È un beneficio ottenibile una sola volta e richiede una verifica rigorosa della situazione economica, delle cause dei debiti e della documentazione, con l’intervento dell’OCC. La legge considera anche chi ha un reddito, purché, una volta sottratti i costi di produzione e quanto serve al mantenimento proprio e della famiglia, resti entro il parametro previsto. Se nei tre anni successivi emergono utilità rilevanti, possono prodursi gli effetti stabiliti dalla legge a favore dei creditori.
Che cosa deve fare, in concreto, chi è indebitato
La circolare non introduce uno sconto fiscale generalizzato e non promette una soluzione automatica. Aiuta però a comprendere quali verifiche servono. Il primo passo è ricostruire con precisione la situazione: distinguere i debiti personali da quelli legati all’attività, controllare cartelle e atti ricevuti, individuare garanzie e procedure esecutive, censire beni, redditi e spese familiari e chiarire quando si sono formati i debiti e come sono state impiegate le risorse disponibili.
Su questa base si può valutare lo strumento adatto: il piano del consumatore per i debiti di natura personale; il concordato minore per chi non è consumatore e possiede i requisiti; la liquidazione controllata quando una ristrutturazione sostenibile non è praticabile. L’eventuale esdebitazione va considerata come un possibile esito regolato dalla legge, non come un effetto immediato del deposito della domanda.
Per i debiti verso il Fisco, una proposta deve essere documentata e confrontabile con l’alternativa liquidatoria. Occorre spiegare, con dati attendibili, quale soddisfazione riceverebbe l’Erario nei diversi scenari e perché il trattamento proposto rispetta le regole. La qualità della ricostruzione e la coerenza dei documenti possono fare la differenza nella valutazione.
La circolare 9/E offre quindi agli uffici fiscali un quadro interpretativo più organico e ai debitori indicazioni utili per preparare la domanda. Non cancella i debiti e non ferma da sola i creditori: la soluzione dipende dalla procedura corretta, dalla sostenibilità del piano e dalla prova dei fatti. Una valutazione tempestiva consente di capire quali strumenti possono essere utilizzati prima che la crisi diventi più difficile da gestire.
Riferimenti normativi
Agenzia delle Entrate, circolare n. 9/E del 21 ottobre 2026, Parte II; decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 (Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza), in particolare articoli 65-83 e 268-283.
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Per esaminare la posizione debitoria e individuare le procedure eventualmente accessibili, contatta lo Studio dell’Avv. Monica Mandico.
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