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Ricorso alle multe e Equitalia: come fare opposizione con i nuovi termini

Cambiano i termini per opporsi alle multe. Leggi come opporti alle multe e alle cartelle dell’Equitalia, vedi i nuovi termini per la notifica, il ricorso e le altre comunicazioni.

Ricorso alle multe e Equitalia: tutti i termini per impugnare, contestare e comunicare i dati del conducente.

1. La multa stradale deve essere notificata al presunto trasgressore entro 90 giorni dalla data dell’infrazione, 360 giorni se risiede all’estero. 

2. Se invece la multa è stata contestata immediatamente al conducente/trasgressore, l’Amministrazione ha 100 giorni per la notifica al proprietario/responsabile in solido.

3. Nei 60 giorni dalla comunicazione della contravvenzione il conducente deve fornire i dati dell’effettivo conducente, solo se ciò gli viene richiesto nel verbale medesimo.

4. Il Prefetto ha 210 giorni per pronunciarsi sul ricorso presentato a lui con deposito in Prefettura o invio a mezzo raccomandata. In particolare, entro 30 giorni deve inviare la richiesta all’Organo accertatore, entro 60 giorni deve effettuare l’istruttoria, entro 120 giorni deve emanare il provvedimento. Ma se il ricorso è stato presentato dall’Organo elevatore la multa, il Prefetto gode di soli 180 giorni.

5. Il Prefetto ha 90 giorni per comunicare l’esito del ricorso, 360 giorni in caso di residenza all’estero.

6. La cartella esattoriale, in caso di mancato pagamento della multa, va notificata entro 5 anni dalla notifica della contravvenzione.

7. Entro 5 giorni dalla comunicazione della contravvenzione, il trasgressore può effettuare il pagamento super-ridotto, con decurtazione del 30% della contravvenzione.

8. Entro 30 giorni dalla comunicazione del verbale, il trasgressore può decidere se

  • a) effettuare il pagamento in misura ridotta (diversamente, scatteranno le more)
  • b) fare ricorso al giudice di pace

9. Entro 60 giorni dalla comunicazione del verbale, il trasgressore può fare ricorso al Prefetto.

10. In caso di rigetto del ricorso da parte del Prefetto, il trasgressore, entro 30 giorni dalla notifica del rigetto, può presentare ricorso al Giudice di Pace, sempre che non ritenga di dover pagare quanto ingiunto.   Ricordiamo che, a seguito di una recente sentenza della Cassazione, attualmente non solo il Prefetto, ma anche il Giudice di Pace può, in caso di rigetto del ricorso, aumentare, entro il massimo edittale, la multa comminata dall’Agente accertatore. (fonte Legge per tutti)

This post was published on Gen 27, 2015 11:08

Redazione Desk

Questo articolo è stato scritto dalla redazione di Road Tv Italia. La web tv libera, indipendente, fatta dalla gente e con la gente.

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