venerdì, Marzo 29, 2024
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Presentata oggi la bozza della Carta dei diritti del web europeo

Prosegue l'esilarante itinerario di una Carta dei diritti del web europeo. Dopo la bocciatura della Costituzione europea, e il fallimento dell'attuale modello di integrazione, i giuristi rilanciano il delirio con una Carta europea dei diritti sul web

Non è stata neanche presentata la bozza della Carta dei diritti del web che già scoppiano le polemiche, in merito alla maturità del documento, alle mancanze dello stesso, ai margini di invisibilità di molti soggetti che “la fanno” la rete. I soggetti deboli prima e dopo le consultazioni per la bozza del documento rimangono sempre gli stessi, e tra questi soprattutto gli autori e i fruitori delle opere on line, gli operatori della comunicazione e della ricerca scientifica, in ultima istanza i lavoratori della rete (i cui vengono condannati, anche, giuridicamente alla più totale invisibilità).  A Montecitorio la commissione Boldrini, guidata dal giurista Stefano Rodotà, non hanno nulla da festeggiare, in quanto come al solito, da giuristi, hanno totalmente ridotto, esaurito e ignorato, i lavoratori e tutte quelle forze produttive che inventano, costruiscono, nutrono, fanno crescere il web quotidianamente.

C’era da aspettarselo nel momento in cui la Carta dei diritti sul web è stata fatta a tavolino senza consultare i diretti interessati. Questa costituente di tecnocrati e osceni soggetti hanno redatto 14 articoli dedicati ai diritti della cittadinanza in rete, nozione del tutto discutibile e pseudo-logica.

Il documento sui diritti di cittadinanza web è stata presentata in diretta streaming in tre lingue ai partecipanti della riunione dei parlamentari delle nazioni comunitarie e del Parlamento europeo nella “costituente” sui diritti fondamentali a Palazzo Montecitorio a Roma. Nel momento in cui il processo costituente dell’Unione europea e gli accordi del Trattato di Lisbona sono falliti, e di cui i no referendari del popolo francese e olandese sono esperienze sintomatiche, i tecnocrati europei si vogliono accontentare di una carta della realtà virtuale? Cosa è la cittadinanza web?

La bozza della Carta in Pdf recita:

1. RICONOSCIMENTO E GARANZIA DEI DIRITTI
Sono garantiti in Internet i diritti fondamentali di ogni persona riconosciuti dai documenti internazionali, dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, dalle costituzioni e dalle leggi. Tali diritti devono essere interpretati in modo da assicurarne l’effettività nella dimensione della rete. Il riconoscimento dei diritti in Internet deve essere fondato sul pieno rispetto della dignità, della libertà, dell’eguaglianza e della diversità di ogni persona, che costituiscono i principi in base ai quali si effettua il bilanciamento con altri diritti.

2. DIRITTO DI ACCESSO
Ogni persona ha eguale diritto di accedere a Internet in condizioni di parità, con modalità tecnologicamente adeguate e aggiornate che rimuovano ogni ostacolo di ordine economico e sociale. Il diritto fondamentale di accesso a Internet deve essere assicurato nei suoi presupposti sostanziali e non solo come possibilità di collegamento alla Rete. L’accesso comprende la libertà di scelta per quanto riguarda sistemi operativi, software e applicazioni. L’effettiva tutela del diritto di accesso esige adeguati interventi pubblici per il superamento di ogni forma di divario digitale  –  culturale, infrastrutturale, economico  –  con particolare riferimento all’accessibilità delle persone con disabilità.

3. NEUTRALITA’ DELLA RETE
Ogni persona ha il diritto che i dati che trasmette e riceve in Internet non subiscano discriminazioni, restrizioni o interferenze in relazione al mittente, ricevente, tipo o contenuto dei dati, dispositivo utilizzato, applicazioni o, in generale, legittime scelte delle persone. La neutralità della Rete, fissa e mobile, e il diritto di accesso sono condizioni necessarie per l’effettività dei diritti fondamentali della persona. Garantiscono il mantenimento della capacità generativa di Internet anche in riferimento alla produzione di innovazione. Assicurano ai messaggi e alle loro applicazioni di viaggiare online senza discriminazioni per i loro contenuti e per le loro funzioni.

4. TUTELA DEI DATI PERSONALI
Ogni persona ha diritto alla protezione dei dati che la riguardano, per garantire il rispetto della sua dignità, identità e riservatezza.
I dati personali sono quelli che consentono di risalire all’identità di una persona e comprendono anche i dati identificativi dei dispositivi e le loro ulteriori elaborazioni, come quelle legate alla produzione di profili. I dati devono essere trattati rispettando i principi di necessità, finalità, pertinenza, proporzionalità e, in ogni caso, prevale il diritto di ogni persona all’autodeterminazione informativa. I dati possono essere raccolti e trattati solo con il consenso effettivamente informato della persona interessata o in base a altro fondamento legittimo previsto dalla legge. Il consenso è in via di principio revocabile. Per il trattamento di dati sensibili la legge può prevedere che il consenso della persona interessata debba essere accompagnato da specifiche autorizzazioni. Il consenso non può costituire una base legale per il trattamento quando vi sia un significativo squilibrio di potere tra la persona interessata e il soggetto che effettua il trattamento. Sono vietati l’accesso e il trattamento dei dati personali con finalità anche indirettamente discriminatorie.

5. DIRITTO ALL’AUTODETERMINAZIONE INFORMATIVA
Ogni persona ha diritto di accedere ai propri dati, quale che sia il soggetto che li detiene e il luogo dove sono conservati, per chiederne l’integrazione, la rettifica, la cancellazione secondo le modalità previste dalla legge. Ogni persona ha diritto di conoscere le modalità tecniche di trattamento dei dati che la riguardano. Le raccolte di massa di dati personali possono essere effettuate solo nel rispetto dei principi e dei diritti fondamentali. La conservazione dei dati deve essere limitata al tempo necessario, tenendo conto del principio di finalità e del diritto all’autodeterminazione della persona interessata.

6. INVIOLABILITÀ DEI SISTEMI E DOMICILI INFORMATICI
Senza l’autorizzazione dell’autorità giudiziaria, nei soli casi e modi previsti dalla legge, è vietato l’accesso ai dati della persona che si trovino su dispositivi personali, su elaboratori remoti accessibili tramite credenziali da qualsiasi elaboratore connesso a Internet o simultaneamente su dispositivi personali e, in copia, su elaboratori remoti, nonché l’intercettazione di qualsiasi forma di comunicazione elettronica.

7. TRATTAMENTI AUTOMATIZZATI
Nessun atto, provvedimento giudiziario o amministrativo, decisione comunque destinata ad incidere in maniera significativa nella sfera delle persone possono essere fondati unicamente su un trattamento automatizzato di dati personali volto a definire il profilo o la personalità dell’interessato.

8. DIRITTO ALL’IDENTITÀ
Ogni persona ha diritto alla rappresentazione integrale e aggiornata della propria identità. La sua definizione riguarda la libera costruzione della personalità e non può essere sottratta all’intervento e alla conoscenza dell’interessato. L’uso di algoritmi e di tecniche probabilistiche deve essere portato a conoscenza delle persone interessate, che in ogni caso possono opporsi alla costruzione e alla diffusione di profili che le riguardano. Ogni persona ha diritto di fornire solo i dati strettamente necessari per l’adempimento di obblighi previsti dalla legge, per la fornitura di beni e servizi, per l’accesso alle piattaforme che operano in Internet. La definizione di un’identità in Internet da parte dell’amministrazione pubblica deve essere accompagnata da adeguate garanzie.

9. ANONIMATO
Ogni persona può comunicare elettronicamente in forma anonima per esercitare le libertà civili e politiche senza subire discriminazioni o censure. Limitazioni possono essere previste solo quando siano giustificate dall’esigenza di tutelare un interesse pubblico e risultino necessarie, proporzionate, fondate sulla legge e nel rispetto dei caratteri propri di una società democratica. Nei casi previsti dalla legge e con provvedimento motivato dell’autorità giudiziaria l’autore di una comunicazione può essere identificato quando sia necessario per garantire la dignità e i diritti di altre persone.

10. DIRITTO ALL’OBLIO
Ogni persona ha diritto di ottenere la cancellazione dagli indici dei motori di ricerca dei dati che, per il loro contenuto o per il tempo trascorso dal momento della loro raccolta, non abbiano più rilevanza. Il diritto all’oblio non può limitare la libertà di ricerca e il diritto dell’opinione pubblica a essere informata, che costituiscono condizioni necessarie per il funzionamento di una società democratica. Tale diritto può essere esercitato dalle persone note o alle quali sono affidate funzioni pubbliche solo se i dati che le riguardano non hanno alcun rilievo in relazione all’attività svolta o alle funzioni pubbliche esercitate. Se la richiesta di cancellazione dagli indici dei motori di ricerca dei dati è stata accolta, chiunque ha diritto di conoscere tali casi e di impugnare la decisione davanti all’autorità giudiziaria per garantire l’interesse pubblico all’informazione.

11. DIRITTI E GARANZIE DELLE PERSONE SULLE PIATTAFORME
I responsabili delle piattaforme digitali sono tenuti a comportarsi con lealtà e correttezza nei confronti di utenti, fornitori e concorrenti.
Ogni persona ha il diritto di ricevere informazioni chiare e semplificate sul funzionamento della piattaforma, a non veder modificate in modo arbitrario le condizioni contrattuali, a non subire comportamenti che possono determinare difficoltà o discriminazioni nell’accesso. Ogni persona deve in ogni caso essere informata del mutamento delle condizioni contrattuali. In questo caso ha diritto di interrompere il rapporto, di avere copia dei dati che la riguardano in forma interoperabile, di ottenere la cancellazione dalla piattaforma dei dati che la riguardano.
Le piattaforme che operano in Internet, qualora si presentino come servizi essenziali per la vita e l’attività delle persone, favoriscono, nel rispetto del principio di concorrenza, condizioni per una adeguata interoperabilità, in presenza di parità di condizioni contrattuali, delle loro principali tecnologie, funzioni e dati verso altre piattaforme.

12. SICUREZZA IN RETE
La sicurezza in rete deve essere garantita come interesse pubblico, attraverso l’integrità delle infrastrutture e la loro tutela da attacchi esterni, e come interesse delle singole persone. Non sono ammesse limitazioni della libertà di manifestazione del pensiero; deve essere garantita la tutela della dignità delle persone da abusi connessi a comportamenti negativi, quali l’incitamento all’odio, alla discriminazione e alla violenza.

13. DIRITTO ALL’EDUCAZIONE
Ogni persona ha diritto di acquisire le capacità necessarie per utilizzare Internet in modo consapevole e attivo. La dimensione culturale ed educativa di Internet costituisce infatti elemento essenziale per garantire l’effettività del diritto di accesso e della tutela delle persone.
Le istituzioni pubbliche promuovono attività educative rivolte alle persone, al sistema scolastico e alle imprese, con specifico riferimento alla dimensione intergenerazionale. Il diritto all’uso consapevole di Internet è fondamentale perché possano essere concretamente garantiti lo sviluppo di uguali possibilità di crescita individuale e collettiva; il riequilibrio democratico delle differenze di potere sulla Rete tra attori economici, istituzioni e cittadini; la prevenzione delle discriminazioni e dei comportamenti a rischio e di quelli lesivi delle libertà altrui.

14. CRITERI PER IL GOVERNO DELLA RETE
Ogni persona ha diritto di vedere riconosciuti i propri diritti sia a livello nazionale che internazionale. Internet richiede regole conformi alla sua dimensione universale e sovranazionale, volte alla piena attuazione dei principi e diritti prima indicati, per garantire il suo carattere aperto e democratico, impedire ogni forma di discriminazione e evitare che la sua disciplina dipenda dal potere esercitato da soggetti dotati di maggiore forza economica. La costruzione di un sistema di regole deve tenere conto dei diversi livelli territoriali (sovranazionale, nazionale, regionale), delle opportunità offerte da forme di autoregolamentazione conformi ai principi indicati, della necessità di salvaguardare la capacità di innovazione, della molteplicità di soggetti che operano in Rete, promuovendone il coinvolgimento in forme che garantiscano la partecipazione diffusa di tutti gli interessati. Le istituzioni pubbliche adottano strumenti adeguati per garantire questa forma di partecipazione. In ogni caso, l’innovazione normativa in materia di Internet è sottoposta a valutazione di impatto sull’ecosistema digitale.
La gestione della Rete deve assicurare il rispetto del principio di trasparenza, la responsabilità delle decisioni, l’accessibilità alle informazioni pubbliche, la rappresentanza dei soggetti interessati. L’accesso ed il riutilizzo dei dati generati e detenuti dal settore pubblico debbono essere garantiti e potenziati. La costituzione di autorità nazionali e sovranazionali è indispensabile per garantire effettivamente il rispetto dei criteri indicati, anche attraverso una valutazione di conformità delle nuove norme ai principi di questa Dichiarazione”.

Nel momento in cui il processo costituente dell’Unione europea e gli accordi del Trattato di Lisbona sono falliti, e di cui i no referendari del popolo francese e olandese sono esperienze sintomatiche, perché compilare una carta dei diritti della realtà virtuale europea? Nel momento in cui non esiste una cittadinanza europea, una legittimità politica europea, un popolo europeo, quali sono i presupposti credibili per una Carta del web europeo? Le categorie giuridiche europee che non riconoscono effettivamente nemmeno la transnazionalità europea come possono concretizzare, e far rispettare, una giuridificazione della realtà elettronica? E, ancora, i lavoratori come sono tutelati? Chi sono i lavoratori del web? Quanti sono?

Questi e molti altri ancora sono gli interrogativi su questa paranoia, questa sclerosi, questo delirio, del linguaggio giuridico europeo, che, avendo fallito l’integrazione reale dell’Europa, rilancia la sfida sulla realtà virtuale. In base a quanto riportato ci chiediamo ora: 15 anni di dibattito in sede ONU bastano per scrivere un documento del genere? Quali sono i presupposti politici di un documento di questo tipo? Quale è il soggetto costituente reale ed elettronico a fondamento di tale processo?

Redazione Desk
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Questo articolo è stato scritto dalla redazione di Road Tv Italia. La web tv libera, indipendente, fatta dalla gente e con la gente.
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