Tra le norme varate per favorire la ripresa delle attività economiche di
fronte all’emergenza creata dal Covid-19 una interessante opportunità è
costituita dal rafforzamento delle agevolazioni per gli investimenti
pubblicitari.
In particolare l’art. 186 del D.L. n. 34/2020, il cosiddetto decreto
“Rilancio”, stabilisce che le imprese, i lavoratori autonomi e gli enti non
commerciali che hanno già effettuato ed effettueranno investimenti
pubblicitari nel 2020 hanno diritto ad un credito di imposta pari al 50%
della spesa sostenuta.
La novità importante, rispetto alla normativa “ordinaria” già in vigore, sta
nel fatto che la percentuale del credito di imposta è calcolata sul totale
degli investimenti effettuati nell’anno e non più soltanto su quelli
incrementali rispetto all’anno precedente, con evidenti vantaggi per gli
investitori.
Ma vediamo quali sono in particolare le tipologie di spesa agevolabili.
Sono ammessi gli investimenti pubblicitari (acquisto di spazi pubblicitari e
inserzioni commerciali) effettuati su emittenti radiofoniche e televisive
locali, analogiche o digitali, iscritte presso il Registro degli operatori di
comunicazione (ROC), ovvero su giornali quotidiani e periodici, nazionali e
locali, in edizione cartacea o digitale, iscritti presso il Tribunale
competente, o presso il Registro degli operatori di comunicazione, e
dotati in ogni caso della figura del direttore responsabile.
Sono invece escluse dalle agevolazioni le spese sostenute per pubblicità
su cartelloni fisici, volantini cartacei periodici, pubblicità su cartellonistica,
pubblicità su vetture o apparecchiature, pubblicità mediante affissioni e
display, pubblicità su schermi di sale cinematografiche, pubblicità tramite
social o piattaforme online, banner pubblicitari su portali online, ecc.
La richiesta del credito di imposta va effettuata dal 1° al 30 settembre sul
portale dell’Agenzia delle Entrate con una comunicazione telematica in
cui si deve autocertificare l’effettiva esecuzione nell’anno agevolato degli
investimenti indicati.
Ovviamente, restano valide le comunicazioni telematiche già trasmesse
nei termini previsti dalla normativa ordinaria, e cioè nel periodo tra il 1°
ed il 31 marzo 2020.
di FRANCESCO MARCHIONIBUS
This post was published on Set 13, 2020 10:15
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