Il Tar della Campania ha annullato l’ordinanza con cui il prefetto di Napoli aveva prorogato il divieto di stazionamento nelle cosiddette “zone rosse”, aree cittadine soggette a restrizioni di accesso in funzione di ordine pubblico e sicurezza. Secondo i giudici amministrativi, l’esercizio del potere prefettizio è risultato “privo dei necessari presupposti”, ritenuto quindi illegittimo e in contrasto con i principi fondamentali dell’ordinamento costituzionale.
“La sentenza – fa sapere il team legale che ha promosso il ricorso – dichiara apertamente che non vi era alcuna emergenza eccezionale né alcuna motivazione nuova idonea a giustificare l’uso reiterato di poteri straordinari. È un richiamo forte e definitivo alla legalità costituzionale, contro ogni tentativo di trasformare l’eccezione in prassi”.
Gli avvocati Andrea Chiappetta e Stella Arena, in una nota congiunta, parlano di “una vittoria dello Stato di diritto” che ristabilisce “il primato della Costituzione sull’arbitrio amministrativo”. Secondo loro, “nessuna direttiva ministeriale può derogare, neanche di fatto, ai principi di uguaglianza, legalità, presunzione di innocenza e proporzionalità”.
Chiara Capretti e Pino De Stasio, consiglieri municipali tra i promotori del ricorso, aggiungono che si tratta di “una bocciatura senza appello per chi ha usato lo stato di emergenza come pretesto per aggirare il confronto democratico e marginalizzare le istituzioni locali. Il Tar restituisce parola al diritto e visibilità ai territori”.
La risposta della Prefettura di Napoli non si è fatta attendere. In una nota, viene annunciato che la sentenza del Tar “sarà prontamente appellata innanzi al Consiglio di Stato”. I provvedimenti contestati – spiega la Prefettura – erano “misure proporzionate ed equilibrate, adottate con il minor sacrificio possibile degli interessi concorrenti”, volte a tutelare l’ordine pubblico e la sicurezza urbana in aree “caratterizzate da degrado, movida violenta, criminalità diffusa e fenomeni di vandalismo”.
La Prefettura precisa inoltre che le decisioni erano state assunte all’interno del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, “talvolta su richiesta dei sindaci”, con perimetrazione limitata e durata definita. Le aree interessate – si legge nella nota – erano state individuate in base a episodi ricorrenti di violenza, risse, consumo eccessivo di alcol, inquinamento acustico, reati contro la persona e contro il patrimonio, e il provvedimento mirava a “garantire la piena fruibilità dello spazio pubblico da parte dei cittadini”.
Infine, la Prefettura difende la legittimità delle ordinanze, ribadendo che “erano state adottate per esigenze straordinarie e con destinatari ben individuati, segnalati per reati specifici e comportamenti aggressivi o molesti”.
This post was published on Lug 29, 2025 16:29
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