La colpa grave non basta a negare il rimborso immediato
La Corte di giustizia distingue la restituzione tempestiva delle somme dall’accertamento della responsabilità finale. Che cosa significa per chi ha subito un phishing e ha ricevuto un diniego dalla banca.
Di Avv. Monica Mandico
Un messaggio apparentemente attendibile, un collegamento che sembra provenire da una piattaforma conosciuta, una pagina identica a quella della propria banca. Poi la scoperta: dal conto sono usciti soldi che il titolare non intendeva trasferire. Alla richiesta di rimborso può arrivare una risposta che sembra chiudere ogni possibilità: il cliente avrebbe compromesso le proprie credenziali e dovrebbe quindi sopportare la perdita.
Aver cliccato su un link fraudolento non consente, da solo, alla banca di negare il rimborso immediato di un pagamento non autorizzato. È il principio affermato dalla Corte di giustizia dell’Unione europea nella sentenza del 15 ottobre 2026, causa C-70/25, Tukowiecka, sull’interpretazione degli articoli 73 e 74 della direttiva (UE) 2015/2366, conosciuta come PSD2.
Leggi il testo integrale ufficiale della decisione in inglese
Leggi il testo della sentenza in italiano riprodotto da EIUS
La decisione affronta un problema concreto: che cosa accade ai soldi del cliente mentre si discute della sua eventuale responsabilità? Per una famiglia, restare senza quelle somme può significare non riuscire a pagare il mutuo, l’affitto o le spese quotidiane. Il tempo del rimborso è dunque parte essenziale della tutela.
La vicenda nasce in Polonia. Una donna aveva messo in vendita un oggetto su una piattaforma online. Un falso acquirente le aveva inviato un collegamento presentato come necessario per confermare la vendita. Il link conduceva a un sito che imitava quello della sua banca: la cliente vi aveva inserito le credenziali e, attraverso l’inganno, il truffatore aveva ottenuto anche un codice di conferma ricevuto tramite SMS. Dal conto erano stati trasferiti 3.000 zloty, circa 705 euro.
Accortasi della frode, la donna aveva informato il giorno successivo la banca e la polizia. L’istituto aveva respinto la richiesta di restituzione, sostenendo che la cliente avesse violato con grave negligenza i propri obblighi di custodia. Da questa controversia è nata la domanda rivolta ai giudici europei.
La distinzione decisiva riguarda il rimborso immediato e la responsabilità definitiva. La Corte chiarisce che sono due questioni diverse: la banca deve rispettare l’obbligo di restituire tempestivamente l’importo dell’operazione non autorizzata; successivamente può far valere, attraverso i rimedi previsti, l’eventuale responsabilità del cliente e chiedere la restituzione delle somme, dimostrando i presupposti della propria pretesa.
La colpa grave, quindi, non diventa irrilevante. Può incidere sull’attribuzione finale della perdita, ma non può essere utilizzata per sovrapporre i due momenti e svuotare l’obbligo di rimborso immediato. La prova della grave negligenza grava sul prestatore dei servizi di pagamento. Sono particolarmente chiari, su questi aspetti, i punti 40, 42 e 46 della sentenza, oltre al dispositivo.
La questione interessa direttamente anche l’Italia. L’articolo 11 del decreto legislativo n. 11 del 2010 prevede già, per le operazioni non autorizzate e ferme le condizioni di tempestiva comunicazione, il rimborso immediato, comunque entro la fine della giornata operativa successiva a quella in cui l’intermediario prende conoscenza dell’operazione o riceve la segnalazione.
Quando è stato addebitato un conto, la norma impone inoltre di ripristinare la situazione che si sarebbe avuta senza il pagamento contestato, tutelando anche la data valuta. Si tratta di un obbligo disciplinato dalla legge, non di una concessione commerciale rimessa alla disponibilità della banca.
Esiste un’eccezione, da spiegare con precisione. La Corte richiama il caso in cui vi siano ragionevoli motivi per sospettare una frode commessa dal cliente, con comunicazione scritta all’autorità nazionale competente. Il sospetto che il correntista stia tentando di ottenere fraudolentemente un rimborso è diverso dall’accusa di essere stato imprudente e di essersi lasciato ingannare. Nel sistema italiano, l’articolo 11 prevede che la sospensione per motivato sospetto di frode sia accompagnata da un’immediata comunicazione scritta alla Banca d’Italia.
Un altro punto delicato riguarda i codici di sicurezza. L’uso di un codice ricevuto sul telefono non permette, da solo, di chiudere la valutazione della vicenda. La Banca d’Italia ha chiarito che la presenza dell’autenticazione forte non dimostra automaticamente dolo o colpa grave: occorre esaminare concretamente la condotta del cliente.
Sul piano pratico, bisogna ricostruire che cosa sia effettivamente accaduto. Quale messaggio è arrivato? Che cosa veniva richiesto? Il codice serviva apparentemente ad accedere al conto, a confermare un’operazione o ad attivare un dispositivo? Quali informazioni erano visibili? La ricostruzione deve essere precisa e documentata: limitarsi a dire “mi hanno truffato” rischia di lasciare senza risposta i passaggi decisivi.
Occorre però evitare un equivoco: la sentenza non afferma che qualsiasi somma persa in una truffa debba essere automaticamente rimborsata dalla banca. La pronuncia riguarda operazioni di pagamento non autorizzate. Un bonifico personalmente disposto verso un destinatario indicato da un truffatore richiede una valutazione specifica del consenso e delle circostanze; non può essere equiparato automaticamente al caso deciso dalla Corte.
Per chi scopre un addebito non autorizzato, la prima esigenza è agire tempestivamente. La contestazione deve essere comunicata all’intermediario senza indugio e, secondo la disciplina generale, entro il limite massimo di tredici mesi dall’addebito. Quel limite non autorizza ad aspettare: una volta scoperta l’operazione, occorre segnalarla subito.
È opportuno bloccare gli strumenti compromessi attraverso i canali ufficiali della banca e conservare messaggi, email, schermate, movimenti del conto e comunicazioni ricevute. Una cronologia con date e orari può aiutare a ricostruire il percorso della frode e a confrontarlo con la motivazione del diniego.
La denuncia alle autorità è utile per gli accertamenti sul reato, ma non deve far rinviare la segnalazione alla banca. La Banca d’Italia precisa che l’intermediario non può pretendere la documentazione della denuncia come condizione per avviare la pratica di disconoscimento, pur potendola richiedere successivamente per completare le proprie valutazioni.
Se il rimborso viene negato, la risposta della banca va letta insieme ai documenti e alla dinamica dell’operazione. Occorre accertare se l’intermediario contesti l’assenza di autorizzazione, invochi una condotta gravemente negligente oppure richiami un sospetto di frode del cliente. Sono motivazioni diverse, che richiedono risposte diverse. Su questa base può essere valutato il percorso più appropriato, dal reclamo al ricorso all’Arbitro Bancario Finanziario, quando ammissibile, fino alla tutela giudiziaria.
Il diniego dell’intermediario non dovrebbe essere considerato, senza ulteriori verifiche, la conclusione della vicenda. La possibilità di recuperare le somme dipende dalla corretta ricostruzione dei fatti, dalle prove e dalle regole applicabili al caso concreto.
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Fonti e approfondimenti
CGUE 15 ottobre 2026 C-70/25 — Decisione integrale ufficiale in inglese
CGUE — Comunicato n. 147/26 in italiano
EIUS — Riproduzione del testo della sentenza in italiano
Normattiva — Decreto legislativo 27 gennaio 2010 n. 11
Banca d’Italia — Operazioni di pagamento non autorizzate
Banca d’Italia — Comunicazione del 30 ottobre 2023 sulla sospensione dei rimborsi
Nota sulle fonti: le indicazioni divulgative della Banca d’Italia anteriori alla pronuncia sono richiamate per gli aspetti pratici. Le formulazioni sul rifiuto del rimborso per colpa grave devono essere lette alla luce della distinzione tra rimborso immediato e responsabilità definitiva chiarita dalla Corte.
This post was published on Ott 23, 2026 8:25
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