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Sospensione necessaria dei giudizi contro le cartelle dopo le rimessioni alla Consulta

Dopo le migliaia di sentenze di inammissibilità dei Giudici solerti che hanno spazzato le azioni proposte, con la stessa solerzia i Giudici ora li sospendano (295 c.p.c.) dopo le rimessioni alla Corte Costituzionale del 3.2.2023 sollevata dal Giudice di Pace di Napoli, Dott. Cappiello e innanzi alla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli con Ordinanza del 23.1.2023

Ne abbiamo parlato con l’Avv. Francesco Battaglia che ha sollevato l’eccezione d’incostituzionalità innanzi al Gdp di Napoli. Altresì abbiamo ascoltato l’Avv. Antonio Valentino, rieletto consigliere dell’Ordine degli Avvocati di Napoli

Ma prima partiamo dall’antefatto giuridico tecnico. Un emendamento presentato il 30 novembre 2021, ha apportato una sostanziale modifica all’art. 12 del DPR n. 602/73, come inserito dall’articolo 3-bis del Dl n. 146/2021, aggiungendo il tanto contestato comma 4 bis, che ha di fatto introdotto la non impugnabilità, da parte del contribuente, dell’estratto di ruolo e della cartella di pagamento, tranne per alcune insufficienti eccezioni che verranno illustrate nel corso dell’articolo.

Cosa accade? Prima del dicembre 2021 il contribuente poteva impugnare le cartelle esattoriali prescritte proponendo un’opposizione ai sensi dell’art. 615 del c.p.c., azione che oggi, non può più fare a meno che non dimostri che da tale iscrizione a ruolo possa derivargli uno dei tre specifici pregiudizi previsti dalla normativa.

Quali pregiudizi? L’impossibilità di partecipare ad una procedura di appalto, l’impossibilità alla riscossione di somme dovute da soggetti pubblici e la perdita di un beneficio nei rapporti con la Pubblica Amministrazione.

Si tenga conto che sono tre casi da considera limite ed insufficienti considerando che potrebbero essere tanti altri i motivi che potrebbero spingere il contribuente a far annullare le cartelle di pagamento. Si pensi ai casi in cui il cittadino abbia necessità di costituire una società, o di ottenere un prestito o un mutuo, o di accettare un’eredità, con il rischio di subire un pignoramento, o di acquistare un autoveicolo, con il rischio di subire un fermo amministrativo, o di acquistare un’abitazione, con il rischio di subire un’iscrizione di ipoteca, e tante altre ipotesi.

Il perché di questo emendamento? Questa norma, a detta di molti ma è di facile intuizione, è stata fortemente voluta dall’Agenzia delle Entrate.

Il motivo? Il 40% dei ricorsi pendenti contro l’Agenzia della Riscossione riguarda impugnazioni di estratti di ruoli afferenti a cartelle di pagamento invalidamente notificate o prescritte.

Pertanto, con tale modifica da un lato si è ridotto il contenzioso contro l’Agenzia, ente dello stato, ma di converso si è ridotto il diritto di difesa di tutti i cittadini, in palese violazione sia dell’art. 24 della Costituzione, che garantisce a tutti i cittadini il diritto di difesa, sia dell’art. 3, principio di uguaglianza, che dell’art. 113, commi 1 e 2. secondo i quali “Contro gli atti della pubblica amministrazione è sempre ammessa la tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi dinanzi agli organi di giurisdizione ordinaria o amministrativa. La tutela giurisdizionale non può essere esclusa o limitato …..”.

A fugare ogni dubbio sulla natura politica di questo emendamento ecco arrivare la pietra tombale dei diritti del contribuente e del suo difensore. Le sezioni unite della Corte di Cassazione con la sentenza n. 26283 del 6 settembre 2022 che ha stabilito che la normativa modificata nel 2021, è pienamente legittima e può essere, “udite udite”, applicata anche ai giudizi pendenti al momento della sua entrata in vigore, dichiarandone la sua retroattività.

Tutto questo ha consentito ai Giudici, presso i quali pendevano tali giudizi, di dichiararne l’inammissibilità. Si è passati dall’eliminazione della possibilità di proporre tali azioni, le opposizioni ex art. 615 c.p.c., ma addirittura eliminando anche quelle in corso.

Oltre all’impossibilità di proposizione si è passati alla eliminazione dei procedimenti in corso, contro il principio dell’irretroattività della legge che vige nel nostro ordinamento. Oltre al danno derivante dall’impossibilità di eliminare degli estratti palesemente prescritti, attendendo l’azione esecutiva dell’Agenzia, appare evidente un danno economico sia per lo stesso contribuente che per il suo avvocato

Si perché parliamoci chiaro il danno diretto è del contribuente ma quello immediatamente successivo è quello del suo difensore, che il più delle volte anticipa le spese al suo cliente, perché la sua attività viene spazzata via con un colpo di spugna. Sentenza d’inammissibilità e tanti saluti

Tralasciando le polemiche che verranno fatte contro la categoria degli avvocati, tacciati di essersi lanciati in queste azioni con un numero elevato di giudizi, io punterei il dito verso chi ha consentito l’aprirsi di questo ciclo di azioni avverso gli estratti, le tanto bistrattate opposizioni 615 c.p.c.

Chi? L’Agenzia delle Entrate non ha saputo gestire il carico delle centinaia di migliaia di posizioni presenti nei cassetti fiscali di noi Italiani, palesemente prescritte o nulle, determinando la proposizione di tali azioni. Ora però la decisione più ovvia non è cancellare le cartelle prescritte o nulle ma cancellare le azioni proposte dai contribuenti verso le cartelle prescritte con l’ausilio dei loro avvocati. Un paradosso made in italy

Abbiamo chiesto all’Avv. Francesco Battaglia, che ha sollevato l’eccezione di incostituzionalità accolta dal Gdp di Napoli Dott. Cappiello, le ragioni della richiesta dell’intervento della Corte Costituzionale

“Il ricorso, in via incidentale, alla Consulta si è reso necessario per fronteggiare ed arginare l’ingiusto proliferare di pronunce di inammissibilità preconfezionate da parte dei Magistrati allineatisi alle direttive suggerite dall’alto ed interessati a smaltire il carico di ruolo liquidando nel più breve tempo possibile un contenzioso fastidioso e malvisto.

Dal giorno 06 settembre 2022, data di pubblicazione della sentenza n. 26283/2022 a SS.UU., si è assistito ad un vero e proprio sterminio di giudizi di impugnazione degli estratti di ruolo nonostante fossero stati iscritti negli anni antecedenti.

Il tutto è avvenuto in totale spregio dei diritti dei contribuenti cui è stata improvvisamente negata giustizia, delle somme dagli stessi inutilmente devolute alle casse dello Stato per accedere alla Giustizia e dell’attività professionale degli avvocati che hanno visto andare in fumo il lavoro di tanti anni costretti ad abbandonare le cause rinunciando a presenziare alle relative udienze innanzi l’ostilità dei loro contraddittori.”

L’Avv. Battaglia, così come da noi evidenziato nell’articolo, ha posto una chiara premessa “che effettivamente vi sia stato nel tempo un abuso del fenomeno della impugnazione degli estratti di ruolo- ma appare innegabile – che la soluzione adottata dal Governo per arginare il fenomeno abbia palesemente leso 3 principi cardine della Costituzione: gli artt. 3, 24 e 77.

Infatti, “l’art. 3-bis, adottato attraverso la decretazione d’urgenza, crea un evidente disparità tra coloro che operano nel settore pubblico a discapito di coloro che si limitano all’ambito privatistico” – prosegue l’avvocato – “e la stessa norma ha previsto ipotesi tassative scarne a dispetto delle effettive situazioni giuridiche in cui si viene a trovare il contribuente ingiustamente vessato dagli errori delle amministrazioni.

Probabilmente detta norma non sarebbe mai stata accusata di incidente costituzionale laddove la Suprema Corte non avesse assurdamente riconosciuto alla stessa efficacia retroattiva al solo scopo di annullare il contenzioso ormai da anni consolidatosi nei confronti della agenzia.”

Nell’analizzare l’ordinanza di rimessione l’Avv. Battaglia ha evidenziato che il Giudice di Pace di Napoli Dott. Antonio Cappiello con la sua ordinanza di rimessione, ha ritenuto e motivato la questione ritenendola rilevante e non manifestamente infondata ragion per cui meritevole di disamina da parte della Consulta

Inoltre in merito ai giudizi pendenti appare chiara la necessità di sospendere i giudizi “volendoci attenere alla disciplina codicistica e, pertanto, al dettato di cui all’art. 295 c.p.c. tutti i procedimenti di impugnazione degli estratti di ruolo andrebbero sospesi in attesa della decisione, sospensione che nella fattispecie si configurerebbe come necessaria – ha evidenziato l’avvocato- purtroppo la disciplina codicistica non si concilia bensì si scontra con le esigenze dei Magistrati e con le dinamiche dei Palazzi di Giustizia.

In attesa della decisione della Corte Costituzionale sarebbe opportuno sottolinea l’Avv. Battaglia “che altri colleghi, a livello nazionale, sollevino la questione in via incidentale affinché vengano sollevati e articolati da più Magistrati, anche togati, quesiti da formulare alla Consulta con riferimento a violazioni di altre norme della carta costituzionale o delle medesime ma sotto altri aspetti giuridici

In particolare, appare configurabile una violazione dell’art. 6 CEDU – Convenzione Europea dei diritti dell’uomo – laddove lo Stato parte in causa negli innumerevoli giudizi ha violato il divieto di ingerenza adottando una norma retroattiva, ulteriore profilo di incostituzionalità che sarebbe utile approfondire – ha aggiunto l’avvocato – ed in tal modo si potrebbe giungere ad una trattazione unitaria di tutti i ricorsi e ad una più che probabile cancellazione della norma introdotta ad esclusivo vantaggio della agenzia delle entrate-riscossione.

Sarebbe opportuno per i giudizi in corso, preso atto che i Giudici non intendono cooperare e collaborare con l’avvocatura, una soluzione percorribile potrebbe essere quella del filtro.

In termini sintetici, prima di procedere alla sospensione del processo ex art. 295 c.p.c., il Magistrato preso atto delle difese e della documentazione prodotte potrebbe effettuare un vaglio delle posizioni che ritiene ‘in astratto’ meritevoli di tutela e accoglibili e solo per queste disporre la sospensione evitando di sospendere indistintamente tutti i procedimenti con un blocco delle attività di cancelleria e di giustizia.

Infine il consigliere del Coa di Napoli, Avv. Antonio Valentino il quale ha ribadito la mancata tutela del cittadino, l’assurdità della normativa, che danneggia il contribuente che è costretto a subire prima l’esecuzione e solo dopo difendersi. È assolutamente corretta l’ordinanza del Giudice Dott. Cappiello che ha evidenziato illegittimità costituzionale della norma.

Gli effetti? All’orizzonte compaiono solo sentenze d’inammissibilità, cancellazioni e impugnazioni, oltre ad ipotesi di ricusazione nei confronti di chi ha rimesso gli atti alla Consulta, senza tener conto della necessarietà della sospensione dei giudizi in corso in attesa della decisione della consulta.

La soluzione? La sospensione dei giudizi. Questa dovrebbe essere la risposta da parte dei Giudici i quali hanno applicato legittimamente le norme e la successiva Sentenza da sezioni unite della Cassazione ma che ora dovrebbero tener conto della rimessione alla Corte Costituzionale ed applicare legittimamente le norme del codice (295 cpc) e sospendere i giudizi.

Gio.Co.

Redazione Desk
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Questo articolo è stato scritto dalla redazione di Road Tv Italia. La web tv libera, indipendente, fatta dalla gente e con la gente.
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