Conto alla rovescia per i saldi di fine stagione che, quest’anno, saranno scaglionati da regione a regione e soggetti a limitazioni a causa della pandemia di coronavirus. Ecco le date e le regole.
Sabato 2 gennaio 2021 è la data di avvio dei saldi invernali in Basilicata, Sicilia, Campania, Molise e Valle d’Aosta. A seguire, l’Abruzzo la cui data di inizio è il 4 gennaio e il giorno successivo, il 5 gennaio, Sardegna.
In seguito alle nuove misure restrittive di cui al Decreto Natale (Decreto Legge n. 172 del 18 dicembre 2020), alcune Regioni hanno deciso di posticipare la data di avvio saldi al 7 gennaio 2021: Lombardia, Puglia, Piemonte, Calabria e Friuli Venezia Giulia. In Umbria si inizierà il 9 gennaio mentre il Lazio ha posticipato ancora e dà avvio alle vendite scontate a partire dal 12 gennaio (resta però consentito iniziare con le vendite promozionali anche nei 30 giorni precedenti, pratica altrimenti vietata per legge). Le Marche e la Provincia autonoma di Bolzano (sono esclusi però i comuni turistici dove si aspetterà il 13 febbraio) inizieranno il 16 gennaio, mentre in Liguria gli sconti inizieranno il 29 gennaio e ai commercianti è stato vietato fare promozioni nei 30 giorni antecedenti. In Veneto, Emilia Romagna e Toscana si dovrà aspettare il 30 gennaio, ma anche in queste regioni sarà possibile fare vendite promozionali anche nei trenta giorni precedenti. Nella Provincia autonoma di Trento, invece, i saldi sono liberi.
Distanziamento sociale – Va mantenuta la distanza di almeno un metro tra i clienti in attesa di entrata ed all’interno del negozio (salvo eventuali ulteriori prescrizioni regionali).
Disinfezione mani – Prima di toccare i prodotti è obbligatoria la pulizia delle mani attraverso le soluzioni igienizzanti messe a disposizione degli acquirenti.
Mascherine – I clienti devono obbligatoriamente indossare la mascherina, così come i lavoratori in tutte le occasioni di interazione con i clienti stessi.
Cambi – La possibilità di cambiare il capo, spiega Confcommercio, dopo che lo si è acquistato è generalmente lasciata alla discrezionalità del negoziante, a meno che il prodotto non sia danneggiato o non conforme (artt. 130 e ss. d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206, Codice del Consumo). In questo caso scatta l’obbligo per il negoziante della riparazione o della sostituzione del capo e, nel caso ciò risulti impossibile, la riduzione o la restituzione del prezzo pagato. Il compratore è però tenuto a denunciare il vizio del capo entro due mesi dalla data della scoperta del difetto.
Prova dei capi – Non c’è obbligo. È rimessa alla discrezionalità del negoziante. Prima di effettuare la prova vanno disinfettate le mani e, durante la prova dei prodotti, va sempre indossata la mascherina anche nei camerini.
Pagamenti – Le carte di credito devono essere accettate da parte del negoziante e, in ogni caso, vanno favorite modalità di pagamento elettroniche.
Prodotti in vendita – I capi che vengono proposti in saldo devono avere carattere stagionale o di moda ed essere suscettibili di notevole deprezzamento se non venduti entro un certo periodo di tempo.
Indicazione del prezzo – Obbligo del negoziante di indicare il prezzo normale di vendita, lo sconto e il prezzo finale.
Riparazioni – Qualora il prodotto acquistato in saldo debba prevedere modifiche e/o adattamenti sartoriali alle esigenze della clientela (es. orli, maniche, asole, ecc…) il costo è a carico del cliente, salvo diversa pattuizione. L’operatore commerciale dovrà darne preventiva informazione al cliente.
Affissione dei cartelli nei negozi – Cartello sul numero massimo di clienti contemporaneamente ammessi e permanenza degli stessi nei negozi in tempi di Covid-19.
This post was published on Dic 31, 2020 12:34
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