Dopo quattro anni di liquidazione del patrimonio e un attivo realizzato di 74.280 euro, la Seconda sezione civile dichiara inesigibili i debiti residui. Il giudice ricava dalla relazione del Liquidatore, l’avvocato cassazionista Monica Mandico, i dati sulla procedura e sulla condotta dei debitori.
Un’esposizione debitoria superiore ai 300mila euro, un patrimonio che non bastava a coprirla e quattro anni di liquidazione. Al termine di questo percorso due coniugi hanno ottenuto l’esdebitazione: con il provvedimento del 1° ottobre 2026, il Tribunale di Bergamo, Seconda sezione civile, ha dichiarato inesigibili nei loro confronti i crediti sorti prima dell’apertura della procedura di liquidazione del patrimonio e non interamente soddisfatti.
Nella procedura le funzioni di Gestore della crisi e Liquidatore sono state svolte dall’avvocato Monica Mandico, cassazionista e fondatrice dello studio Mandico & Partners, da anni impegnata professionalmente nel settore del sovraindebitamento e della gestione della crisi. I ricorrenti erano rappresentati e difesi da un altro legale: il ruolo dell’avvocato Mandico era quello del professionista investito delle funzioni proprie della procedura. Ed è proprio sul lavoro svolto in questa veste che il Tribunale ha costruito gran parte della propria decisione.
Le tappe della procedura
Il ricorso è stato presentato ai sensi dell’art. 14 terdecies della legge 27 gennaio 2012, n. 3, la norma che consente al debitore persona fisica ammesso alla liquidazione del patrimonio di chiedere, con istanza da depositare entro l’anno successivo alla chiusura del procedimento, l’esdebitazione dei debiti residui verso i creditori concorsuali rimasti insoddisfatti.
La chiusura della liquidazione era stata dichiarata con decreto del 13 novembre 2025, una volta decorso il termine di quattro anni dall’apertura previsto dalla legge e terminate le operazioni di liquidazione. Il 6 luglio 2026 il Liquidatore ha depositato la propria relazione, documento che il giudice richiama a più riprese nel provvedimento.
74.280 euro realizzati e distribuiti ai creditori
Dalla relazione emerge che nel corso della liquidazione è stato realizzato un attivo complessivo di 74.280 euro, destinato ai creditori secondo le rispettive posizioni e cause di prelazione. I crediti in prededuzione sono stati soddisfatti integralmente, così come i crediti privilegiati erariali. Il credito privilegiato ipotecario ha ottenuto una soddisfazione proporzionata all’attivo disponibile ricavato dalla vendita dell’immobile.
Restava aperta la questione decisiva per i due coniugi: che cosa sarebbe accaduto ai debiti che il patrimonio liquidato non aveva permesso di pagare.
Esiste una percentuale minima da pagare?
È il passaggio giuridicamente più rilevante della decisione. Per ottenere l’esdebitazione il debitore deve aver soddisfatto, almeno in parte, i creditori concorsuali attraverso il riparto finale dell’attivo. Ma in quale misura? Il Tribunale chiarisce che la normativa non stabilisce soglie quantitative: non indica, cioè, quale quota del debito complessivo debba essere pagata perché il giudice possa concedere il beneficio.
Il giudice richiama l’orientamento prevalente della giurisprudenza in materia di esdebitazione ex art. 142 della legge fallimentare. La condizione del pagamento parziale non richiede che ciascun creditore abbia ottenuto una seppur minima soddisfazione percentuale: è sufficiente che con il ricavato della liquidazione sia stata pagata una parte significativa e non irrisoria dei debiti complessivamente intesi, anche a prescindere dall’eventuale insoddisfazione totale dei creditori chirografari (Cass. nn. 16620/2016 e 9767/2012). Spetta al giudice di merito stabilire, con prudente apprezzamento, quando i riparti realizzati, confrontati con quanto complessivamente dovuto, integrino la parzialità richiesta (Cass. S.U. nn. 24214/2011 e 24215/2011).
Il provvedimento riporta anche le ragioni con cui la Suprema Corte ha respinto l’interpretazione opposta. Subordinare il beneficio al pagamento dei chirografari tradirebbe i principi della legge delega della riforma fallimentare del 2006 (art. 1, comma 6, lett. a), n. 13, legge 14 maggio 2005, n. 80) e creerebbe un’irragionevole disparità di trattamento rispetto ai debitori che ottengono la liberazione attraverso la cancellazione della società alla chiusura del fallimento (art. 118 L.F.), l’omologazione del concordato preventivo (art. 184 L.F.) o del concordato fallimentare (art. 135 L.F.).
Le soglie fissate dagli altri tribunali
Proprio perché la valutazione è affidata al giudice, si sono formate prassi diverse. Il Tribunale di Bergamo ne ricorda alcune: il Tribunale di Roma, il 6 dicembre 2011, aveva negato l’esdebitazione con una percentuale di soddisfacimento di poco inferiore al 5%; il Tribunale di Treviso, l’8 giugno 2017, aveva giudicato insufficiente un pagamento complessivo del 9%; la Corte d’Appello di Brescia, il 28 aprile 2016, aveva invece riconosciuto il beneficio in presenza di creditori totalmente insoddisfatti, con una quota di crediti soddisfatti pari al 27% del passivo. La soglia, precisa il giudice, va sempre riferita ai creditori nel loro complesso: l’esdebitazione è ammessa anche quando alcune categorie, in base alle cause di prelazione, siano rimaste del tutto insoddisfatte.
Nel caso dei due coniugi il Tribunale ha concluso che la soddisfazione parziale dei creditori concorsuali c’è stata e che la percentuale raggiunta è sufficiente, anche alla luce della ratio della legge n. 3 del 2012.
La “seconda possibilità” prevista dalla legge
Lo scopo della normativa, ricorda il giudice, è consentire a chi è estraneo all’area della fallibilità, per dimensioni o per natura delle obbligazioni, e si trova gravato da una massa di debiti oggettivamente non estinguibili con i mezzi ordinari, di liberarsene e reimmettersi nel mercato fruendo di una seconda possibilità. Nel sistema della legge n. 3 del 2012 l’esdebitazione è il fine ultimo di tutti gli istituti: nel piano e nell’accordo è implicita e discende dall’omologa, mentre nella liquidazione del patrimonio è il frutto di un procedimento successivo alla chiusura.
I requisiti verificati attraverso la relazione del Liquidatore
I numeri, da soli, non bastano. Il giudice deve accertare la condotta del debitore durante la procedura e l’assenza di condizioni ostative. È qui che la relazione redatta dall’avvocato Mandico assume un peso determinante: il Tribunale ne ricava, punto per punto, la sussistenza di tutti i requisiti previsti dalla legge. Secondo quanto risulta dalla relazione, i ricorrenti:
- hanno cooperato al regolare ed efficace svolgimento della liquidazione, fornendo tutte le informazioni e la documentazione utile e adoperandosi per il proficuo svolgimento delle operazioni;
- non hanno in alcun modo ritardato o contribuito a ritardare la procedura;
- non risultano aver beneficiato di altra esdebitazione negli otto anni precedenti;
- non sono stati condannati con sentenza passata in giudicato per uno dei reati previsti dall’art. 16 della legge n. 3 del 2012;
- hanno svolto nei quattro anni un’attività produttiva di reddito adeguata alle proprie competenze e alla situazione di mercato.
Il provvedimento richiama inoltre quanto già evidenziato dall’OCC nella relazione particolareggiata: il sovraindebitamento non è imputabile a un ricorso al credito colposo e sproporzionato rispetto alle capacità patrimoniali, e nei cinque anni precedenti l’apertura della liquidazione, così come nel corso della stessa, non sono stati compiuti atti in frode ai creditori, pagamenti o altri atti dispositivi del patrimonio né simulazioni di titoli di prelazione allo scopo di favorire alcuni creditori a danno di altri.
Sulla base di questi elementi il giudice ha escluso la presenza di condizioni ostative e ha accolto l’istanza.
Quali debiti restano esclusi
L’esdebitazione non è una cancellazione indiscriminata. La legge sottrae al beneficio i debiti derivanti da obblighi di mantenimento e alimentari, quelli da risarcimento dei danni da fatto illecito extracontrattuale, le sanzioni penali e amministrative di carattere pecuniario non accessorie a debiti estinti e i debiti fiscali che, pur avendo causa anteriore all’apertura della procedura, siano stati accertati successivamente per la sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi. Nel provvedimento il Tribunale ricorda espressamente che, ai sensi del comma terzo dell’art. 14 terdecies, l’esdebitazione non opera per i debiti derivanti da obblighi di mantenimento.

Il dispositivo
Visto l’art. 14 terdecies della legge n. 3 del 2012, il Tribunale di Bergamo ha dichiarato inesigibili nei confronti dei ricorrenti i crediti sorti prima dell’apertura della procedura di liquidazione del patrimonio e non interamente soddisfatti.
Per l’avvocato Monica Mandico si tratta di un ulteriore caso seguito nell’ambito di un’attività professionale da tempo concentrata sugli strumenti di gestione della crisi e sulle soluzioni alle situazioni di indebitamento non più sostenibile. Lo studio Mandico & Partners riceve su appuntamento in tutta Italia. Per i due coniugi, dopo oltre 300mila euro di debiti e quattro anni di procedura, il provvedimento del 1° ottobre segna la possibilità di ripartire.















