Con i decreti 1921 e 1922 il TAR Campania ha respinto i ricorsi promossi contro l’Ordinanza regionale numero 79/2020 con la quale è stato disposto l’obbligo di svolgimento dell’attività didattica a distanza.
Il Tar ha rilevato che la Regione ha “esaurientemente documentato l’istruttoria sulla base della quale ha inteso emanare la gravosa misura sospensiva; dando conto, in particolare, quanto alla idoneità della misura adottata, della correlazione tra aumento dei casi di positività al COVID-19 e frequenza scolastica (verificata non solo limitatamente alla sede intrascolastica, ma anche con riguardo ai contatti sociali necessariamente ‘indotti’ dalla didattica in presenza), nonché della diffusività esponenziale del contagio medesimo“.
This post was published on Ott 19, 2020 15:39
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