Importante novità sul tema della prescrizione delle cartelle esattoriali. La Cassazione, con sent. 30362/2018, ha stabilito che tutte le cartelle esattoriali, senza alcuna distinzione in base all’ente impositore, si prescrivono sempre in cinque anni. Pertanto sia i debiti con lo Stato che quelli con Comuni, Province e Regioni scadono sempre dopo un quinquennio.
Ciò posto, risulta evidente come gli Ermellini abbiano voluto applicare il principio di parità di trattamento poichè il cittadino/contribuente si pone sempre sullo stesso piano con l’amministrazione finanziaria.
La Cassazione, sul punto, ha rafforzato il principio di certezza del debito fiscale affermando : «la prescrizione quinquennale è giustificata da un ragionevole principio di equità, che vuole che il debitore venga sottratto all’obbligo di corrispondere quanto dovrebbe per prestazioni già scadute, tutte le volte che queste non siano tempestivamente richieste dal creditore».
Pertanto non vi è più la consolidata distinzione tra tributi dovuti allo Stato (per i quali si è sempre ritenuto che il termine fosse di dieci anni) e tributi dovuti agli enti locali (per i quali invece il termine è dimezzato a cinque anni). Il trattamento per le imposte deve essere uguale: questo perché il rapporto con il contribuente è identico, a prescindere da quale sia l’ente impositore.
Tale sentenza, si presume, aprirà le porte alla possibilità di una marea di ricorsi contro pignoramenti, fermi, ipoteche o anche solo contro le intimazioni di pagamento che Agenzia Entrate Riscossione invia periodicamente prima dello spirare dei dieci anni.
Tuttavia i termini per la prescrizione possono essere interrotti da una diffida, un’intimazione di pagamento, una notifica di un’ulteriore cartella per gli stessi importi, un preavviso di fermo o di ipoteca in cui venga dettagliato il credito fatto valere, un atto di pignoramento. Dal giorno successivo in cui il contribuente riceve il nuovo atto, il termine di prescrizione inizia a decorrere nuovamente da capo per un ulteriore periodo pari a quello precedente.
Ai fini di una corretta informazione sul punto, facciamo chiarezza.
I contribuenti che, più di cinque anni fa, hanno ricevuto una cartella esattoriale vedranno il loro debito prescritto. I termini per fare ricorso sono solo di 60 giorni dalla notifica della cartella (30 giorni invece per le cartelle con multe; 40 giorni per quelle con contributi Inps e Inail). Ed allora un’eventuale impugnazione sarebbe rigettata perché ormai tardiva.
In questo caso bisognerebbe attendere eventuali missive dell’ ente di riscossione e presentare ricorso contro il sollecito di pagamento,il fermo o un’ipoteca, un pignoramento. In queste ipotesi bisognerà sostenere che, nel frattempo, la cartella era caduta in prescrizione per decorrenza dei 5 anni dalla sua notifica.
Per chi, invece, non ha mai ricevuto la notifica della cartella esattoriale e ne ha preso conoscenza grazie a un estratto di ruolo la Cassazione consente di fare ricorso in qualsiasi momento (nonostante quindi il decorso dei 60 giorni) anche se, difficilmente le richieste di cancellazione del debito per prescrizione vengono accolte con un ricorso in autotutela.
Che succede dopo 5 anni dalla notifica della cartella
La cartella caduta in prescrizione non legittima più l’avvio di procedure di pignoramento: qualsiasi atto amministrativo successivo alla prescrizione è illegittimo e può essere impugnato.
La prescrizione della cartella di pagamento rende inutili sia i tentativi di recupero del credito da parte dell’amministrazione e sia le azioni esecutive che possono essere poste in essere come pignoramenti, provvedimenti di fermo amministrativo o ipoteche.
Cosa succede per le tasse principali
Valga il vero che l’Irpef, l’Iva, l’Irap, il canone Rai, l’imposta di bollo, l’imposta catastale e ipotecaria hanno una prescrizione di 10 anni.
Per l’Imu, la Tasi, la Tari, le multe stradali e le altre sanzioni amministrative, i contributi dovuti all’Inps e all’Inail la prescrizione è di cinque anni. Per il bollo auto la prescrizione è di tre anni. Questo significa che un eventuale accertamento, notificato dopo tali termini, sarebbe comunque illegittimo.
Prescrizione estesa anche agli accertamenti fiscali della P.A.
La Cassazione estende la prescrizione breve anche agli atti amministrativi di natura accertativa (avvisi di accertamento, avvisi di addebito ecc.).
This post was published on Mag 8, 2019 19:32
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