Cosa cambia per l’attività degli avvocati con il Decreto n.23/2020

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Avvocati e professione forense, cosa cambia alla luce del Decreto 23/2020

DECRETO LEGGE N. 23 DELL’8 APRILE 2020

Scheda di lettura Roma, 9 aprile 2020

PREMESSA

Il Governo ha adottato due decreti legge, il n. 22 e il n. 23 del 2020 (entrambi pubblicati sulle GG.UU. nn. 93 e 94 dell’8 aprile 2020), che recano rispettivamente “Misure urgenti sulla regolare conclusione e l’ordinato avvio dell’anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato” (c.d. Decreto scuola) e “Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali.” (c.d. Decreto liquidità).

Sono qui di seguito segnalate le disposizioni di più diretto interesse per gli avvocati e per i Consigli dell’ordine forense.

DECRETO LIQUIDITÀ (Decreto legge 8 aprile 2020, n. 23)

  1. DIFFERIMENTO ENTRATA IN VIGORE DEL CODICE DELLA CRISI E DELL’INSOLVENZA (ART. 5)
    È previsto il differimento dell’entrata in vigore del D.Lgs. n. 14/2019 – Codice della Crisi e dell’Insolvenza al 1° settembre 2021, ferme restando le previsioni di cui al comma 2 dell’art. 389 del D.Lgs. n. 14/2019 già in vigore.
    Originariamente, in base all’iniziale formulazione dell’art. 389 del D.Lgs. n. 14/2019, l’entrata in vigore del Codice delle Crisi e dell’Insolvenza sarebbe dovuta avvenire il 15.08.2020.
  2. ESTENSIONE FONDO DI GARANZIA PMI
    L’articolo 13 del decreto legge ridisegna la disciplina dell’accesso in deroga al Fondo di garanzie per le PMI, già recata dall’articolo 49 del DL n. 18/2020 (il quale viene, pertanto, abrogato). Si segnala, in particolare, che la lettera m) del comma 1 della disposizione in esame dispone che possono essere ammessi alla garanzia del fondo – tra gli altri – anche i “soggetti abilitati alla concessione di credito in favore di piccole e medie imprese e di persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni la cui attività d’impresa è stata danneggiata dall’emergenza COVID-19 come da dichiarazione autocertificata […]”. La norma non va esente da taluni profili di ambiguità: per un verso, infatti, la menzione delle persone fisiche esercenti una professione sembrerebbe consentire anche ai professionisti iscritti in Albi di accedere a forme di credito garantito in via eccezionale dal Fondo PMI; per l’altro, il riferimento alla riduzione dell’attività “di impresa” potrebbe porre problemi interpretativi, essendo escluso, almeno nel diritto interno, che l’esercizio di una professione possa essere qualificato quale attività di impresa. Probabilmente la previsione intendeva estendere l’accesso anche ai professionisti, ma per evitare dubbi interpretativi occorrerebbe in sede di conversione sopprimere le parole “d’impresa” dopo la parola attività.
  3. SOSPENSIONE DEI TERMINI PER I VERSAMENTI DI IMPOSTE E CONTRIBUTI (ART. 18)
    All’articolo 18 è prevista, per i mesi di aprile e maggio, la sospensione dei termini dei versamenti in autoliquidazione relativi:
    – alle ritenute alla fonte di cui agli articoli 23 e 24 DPR n. 600/1973, e alle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale;
    – all’imposta sul valore aggiunto;
    – ai contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria,
    per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione:
    a) con ricavi o compensi inferiori a 50 milioni che hanno subito nei mesi di marzo e aprile 2020 una diminuzione dei ricavi o dei compensi almeno del 33% rispetto al mese di marzo e aprile 2019 (comma 1);
    b) con ricavi o compensi superiori a 50 milioni che hanno subito nei mesi di marzo aprile 2020 una diminuzione dei ricavi o dei compensi del 50% rispetto al mese di marzo e aprile 2019 (comma 3). Al comma 5 è previsto che la medesima sospensione si applichi anche a favore di tutti i soggetti economici che hanno intrapreso l’esercizio dell’impresa, arte o professione dopo il 31 marzo 2020. I versamenti sospesi nei mesi di aprile e maggio 2020 dovranno essere eseguiti, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 30 giugno 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal medesimo mese di giugno 2020 (comma 7).
    A prescindere dal volume dei ricavi o dei compensi, per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nelle Province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza la sospensione dei versamenti dell’IVA per i mesi di aprile e maggio 2020 si applica a coloro che hanno subito nei mesi di marzo e aprile 2020 una diminuzione dei ricavi o dei compensi almeno del 33% rispetto al mese di marzo e aprile 2019 (comma 6).
  4. OPZIONE DI NON ASSOGGETTABILITÀ DI RICAVI E COMPENSI A RITENUTE D’ACCONTO (ART. 19)
    All’articolo 19 è previsto il prolungamento del periodo in cui i soggetti con ricavi o compensi non superiori a euro 400.000 nel periodo di imposta 2019 possono non assoggettare i ricavi o i compensi conseguiti dal 17 marzo al 31 maggio 2020 alle ritenute d’acconto da parte del sostituto d’imposta.
    È confermata la condizione ostativa all’opzione di non aver sostenuto nel mese precedente spese per prestazioni di lavoro dipendente e assimilato.
    Coloro i quali si avvarranno di tale regime dovranno versare l’ammontare delle ritenute d’acconto non operate in un’unica soluzione entro il 31 luglio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di luglio 2020, senza applicazione di sanzioni e interessi.
    Tale regime fiscale è stato introdotto dal comma 7 dell’art. 62 del D.L. n. 18/2020 (ora abrogato ad opera del comma 1, ultima parte) e la sua applicazione nella versione originaria era stata limitata ai soli ricavi o compensi percepiti nel mese di marzo 2020.
    Per le condizioni di accesso e le modalità di adesione al regime si rimanda all’approfondimento contenuto al paragrafo 4.1.4 della Scheda di analisi dell’Ufficio studi del CNF del 18 marzo 2020 riguardante il Decreto legge 17 marzo 2020 n. 18.
  5. AGEVOLAZIONI IN CASO DI INSUFFICIENTE PAGAMENTO DELL’ACCONTO IRPEF, IRES E IRAP (ART. 20).
    L’articolo 20 prevede che nel caso in cui i versamenti degli acconti IRPEF, IRES e IRAP, dovuti in relazione al periodo di imposta successivo a quello in corso al 31.12.2019, vengano eseguiti dal contribuente alla scadenza di giugno 2020 in importo pari almeno all’80% dell’importo dovuto in base alla dichiarazione, non si applicheranno né gli interessi e né le sanzioni che si sarebbero applicate normalmente in caso di omesso o carente versamento.
  6. GIUSTIZIA TRIBUTARIA: NOTIFICHE E DEPOSITI ESCLUSIVAMENTE CON MODALITÀ TELEMATICHE (ART. 29).
    All’articolo 29, comma 1 è previsto che gli enti impositori, gli agenti della riscossione e i soggetti iscritti nell’albo di cui all’articolo 53 d.lgs. n. 446/1977, e le parti assistite da un difensore abilitato che si sono costituite in giudizio con modalità analogiche, sono tenute a notificare e depositare gli atti successivi esclusivamente con le modalità telematiche stabilite dal decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 23 dicembre 2013, n. 163, e dai successivi decreti attuativi. Pertanto, l’obbligo di eseguire depositi e notifiche con modalità telematiche si estende ora anche a quelle parti processuali che si sono già costituite in giudizio con modalità analogiche.
    La disposizione trova applicazione altresì al deposito dei provvedimenti giurisdizionali.
  7. RINNOVO ORGANI DI AMMINISTRAZIONE E DI CONTROLLO DEGLI ENTI PUBBLICI (ART. 33)
    L’art. 33, comma 1, secondo periodo, dispone che, fino al termine dello stato di emergenza, gli enti e organismi pubblici a base associativa che – in tale periodo – siano tenuti al rinnovo degli organi di amministrazione e controllo, possono sospendere le procedure di rinnovo elettorali, anche in corso, con contestuale proroga degli organi. Sebbene il primo periodo dello stesso articolo 33, comma 1, faccia riferimento all’elenco di cui all’articolo 1, comma 2 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il riferimento esplicito agli enti e organismi pubblici a base associativa potrebbe far ritenere ricompresi nell’ambito di applicazione della norma anche gli ordini professionali.
  8. INDENNITÀ DI CUI ALL’ART. 44 DEL D.L. 18/2020: SPECIFICAZIONE SULL’AMBITO SOGGETTIVO DI APPLICAZIONE (ART. 34).
    L’art. 34 prevede che “Ai fini del riconoscimento dell’indennità di cui all’articolo 44 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, i professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103 devono intendersi non titolari di trattamento pensionistico e iscritti in via esclusiva”.
    Tale disposizione fornisce un chiarimento sull’ambito soggettivo di applicazione dell’art. 44 del D.L. n. 18/2020 – Fondo per il reddito di ultima istanza a favore dei lavoratori danneggiati dal virus covid-19, specificando che i professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria che possono accedere all’indennità prevista dalla norma:
    i. devono risultare iscritti, in via esclusiva, ai suddetti enti di diritto privato di previdenza obbligatoria (di cui ai D.Lgs. n. 509/1994 e n. 103/1996). L’indennità non potrà, dunque, essere erogata in favore di professionisti iscritti anche in altre gestioni previdenziali (sono esclusi dalla platea dei fruitori, ad esempio, i professionisti che percepiscono anche un reddito da lavoro dipendente);
    ii. non devono essere titolari di trattamenti pensionistici.
    Per le condizioni di accesso a tale misura e le modalità di richiesta si rinvia al paragrafo 6.2. della Scheda di analisi dell’Ufficio studi del CNF del 18 marzo 2020 riguardante il Decreto legge 17 marzo 2020 n. 18e alla Scheda di lettura dell’Ufficio studi del CNF del 1° aprile 2020 del Decreto Ministro Lavoro indennità ai professionisti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.
  9. MISURE IN MATERIA DI GIUSTIZIA CIVILE, PENALE, CONTABILE, TRIBUTARIA E MILITARE: PROROGA DEI TERMINI DI SOSPENSIONE (ART. 36).
    L’articolo 36 ha previsto la proroga dal 15 aprile all’11 maggio 2020 della sospensione dei termini processuali e dei rinvii di udienza di cui all’art. 83 del D.L. n. 18/2020.
    Di conseguenza, è stato differito al 12 maggio 2020 il termine iniziale (originariamente previsto al 16 aprile) del periodo, che allo stato dovrebbe concludersi il 30 giugno 2020, in cui i Capi degli uffici giudiziari, sentiti i Consigli dell’Ordine e l’autorità sanitaria locale, possono adottare le misure organizzative volte a contrastare l’emergenza epidemiologica e contenerne gli effetti negativi sullo svolgimento dell’autorità giudiziaria.
    La proroga dei detti termini si estende, in quanto compatibile, anche ai procedimenti:
    – relativi alla mediazione, alla negoziazione assistita e alle altre ADR obbligatorie (art. 83, comma 20 del D.L. n. 18/2020);
    – ai procedimenti dinanzi le Commissioni Tributarie (art. 83, comma 21 del D.L. n. 18/2020);
    – ai procedimenti dinanzi le magistrature militari (art. 83, comma 21 del D.L. n. 18/2020).
    La proroga del termine (fino all’11 maggio) non si applica ai procedimenti penali in cui i termini di cui all’articolo 304 c.p.p. scadano nei sei mesi successivi all’11 maggio 2020 (comma 2).
    Il comma 4 prevede che la proroga dei termini fino all’11 maggio, nonché il conseguente spostamento al 12 maggio 2020 del termine iniziale previsto dal comma 5 del medesimo articolo 85, trovino applicazione anche con riferimento alle funzioni e alle attività della Corte dei conti di cui all’articolo 85 D.L. n. 18/2020.
    Il comma 3, infine, adotta una soluzione differente da quella prevista per le altre giurisdizioni contemplate dalla norma per i giudizi disciplinati dal codice del processo amministrativo, disponendo la sospensione dal 16 aprile al 3 maggio dei soli termini per la notificazione dei ricorsi, restando fermo quanto previsto dall’art. 54, comma 3 del codice medesimo, in ragione del quale la proroga prevista non trova applicazione ai procedimenti cautelari.
    Per una più approndita disamina delle disposizioni contenute nell’art. 83 e dell’art. 84 del D.L. n. 18/2020, che è stato inciso dai provvedimenti sopra analizzati, ci si riporta al paragrafo 1 della Scheda di analisi dell’Ufficio studi del CNF del 18 marzo 2020 riguardante il Decreto legge 17 marzo 2020 n. 18.
  10. SOSPENSIONE DEI TERMINI NEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI ED EFFETTI DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI IN SCADENZA (ART. 37).
    L’art. 37, rubricato ‘Termini dei procedimenti amministrativi e dell’efficacia degli atti amministrativi in scadenza’, proroga al 15 maggio 2020 il termine del 15 aprile 2020 previsto dai commi 1 e 5 dell’art. 103 del D.L. n. 18/2020, sul quale si veda il par. 2.2 della Scheda di analisi dell’Ufficio studi del CNF del 18 marzo 2020 riguardante il Decreto legge 17 marzo 2020 n. 18.