di Francesco Marchionibus
La crisi economica conseguente all’emergenza sanitaria ha interessato in maniera importante anche il settore delle locazioni abitative, rendendo difficoltoso per molti cittadini il pagamento dei canoni di locazione e costringendo in molti casi i proprietari degli immobili a modificare al ribasso l’importo degli affitti.
Per cercare di ridurre, seppure in minima parte, i danni causati da questa situazione, la legge di conversione del “Decreto Ristori” votata dalla Camera lo scorso 18 dicembre, ha previsto la concessione per il 2021, limitatamente ai comuni ad alta densità abitativa, di un contributo a fondo perduto ai proprietari di immobili che procedano a rinegoziare il canone di locazione.
Il contributo, che è pari al 50% della riduzione dell’affitto, può essere al massimo di 1.200 euro.
La norma fa riferimento genericamente quale beneficiario del contributo “al locatore”, per cui si ritiene che l’agevolazione spetti sia alle persone fisiche che alle imprese.
Perché si abbia diritto al contributo è poi necessario che l’immobile, oltre ad essere ubicato in un comune ad alta densità abitativa (l’elenco è pubblicato sulla delibera CIPE del 13/11/2003), sia classificato ad uso abitativo: si tratta di tutti gli immobili compresi nella categoria catastale A, ad eccezione di quelli A/10 (uffici e studi) che restano esclusi così come negozi, magazzini, opifici, ecc.
In proposito si ricorda che l’Agenzia delle Entrate ha precisato, con la circolare n. 27/E/2006, che “la distinzione tra immobili ad uso abitativo e immobili strumentali deve essere operata con riferimento alla classificazione catastale, a prescindere dal loro effettivo utilizzo”.
Ulteriore condizione di accesso all’agevolazione è che l’immobile sia utilizzato dall’affittuario come abitazione principale.
Per beneficiare del contributo il locatore deve comunicare in via telematica all’Agenzia delle Entrate la rinegoziazione del canone e ogni altra informazione utile per l’erogazione del bonus.
Le modalità applicative saranno individuate con un provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge.
Va infine precisato che la percentuale del contributo (che si è detto essere pari al 50% della riduzione del canone) potrebbe essere rideterminata in relazione alle domande pervenute rispetto alle disponibilità stanziate.
This post was published on Dic 27, 2020 10:00
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