Le norme emesse finora a seguito dell’emergenza pandemia hanno esentato dal versamento dell’IMU un’ampia platea di contribuenti.
– l’art 78 del cosiddetto “Decreto Agosto” ha cancellato il pagamento della seconda rata dell’IMU 2020 per le seguenti categorie di immobili:
· quelli adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché degli stabilimenti termali;
· quelli rientranti nella categoria catastale D/2 con le relative pertinenze, quelli degli agriturismi, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed & breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate;
· quelli appartenenti alla categoria catastale D utilizzati da imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell’ambito di eventi fieristici o manifestazioni;
· quelli appartenenti alla categoria catastale D/3 destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate (per questi immobili l’esenzione si estende anche al 2021 e al 2022);
· quelli destinati a discoteche, sale da ballo, night-club e simili, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate;
– l’art. 9 del Decreto Ristori ha stabilito che la seconda rata dell’IMU 2020 non è dovuta per gli immobili e le pertinenze in cui sono esercitate le attività indicate nell’allegato 1 allo stesso decreto sospese per l’emergenza covid (si tratta di attività relative ai settori dei trasporti, della ristorazione, delle imprese ricettive e di quelle della cultura, dello spettacolo e dello
sport), a condizione che i possessori degli immobili siano anche gestori della attività commerciale esercitata;
– l’art 5 del Decreto Ristori bis ha stabilito che non è dovuta la seconda rata dell’IMU 2020 per gli immobili situati nei comuni delle zone rosse (stabilite con ordinanza del ministro della salute e dall’art 3 del DL 149/2020) in cui vengono svolte le attività commerciali individuate dai codici ATECO indicati nell’allegato 2 allo stesso decreto (si tratta di una serie di attività di commercio al dettaglio e di servizi), a condizione che i proprietari degli immobili siano anche gestori della attività;
– infine l’art. 8 del decreto Ristori-quater, varato lo scorso 30 novembre, facendo riferimento alle fattispecie ed alle attività individuate dalle precedenti disposizioni di legge, ha precisato che il pagamento del saldo IMU non è dovuto quando il gestore dell’attività economica coincide con il “soggetto passivo d’imposta”: la modifica consente di riconoscere l’esonero IMU anche per tutti quei casi in cui, come avviene per gli immobili detenuti in leasing, il soggetto passivo non è il proprietario degli stessi.
di Francesco Marchionibus
This post was published on Dic 8, 2020 19:28
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