Cronaca

Dpcm: mercatini di Natale vietati in tutta Italia

E’ quanto si legge sul sito del Governo, in merito alle domande frequenti sulle misure adottate nel Dpcm del 3 novembre scorso

Le manifestazioni locali con prevalente carattere commerciale e anche quelle di natura fieristica, come nel caso dei cosiddetti mercatini di Natale, ma realizzate fuori dell’ordinaria attività commerciale in spazi dedicati ad attività stabile o periodica di mercato, sono da assimilare alle fiere e sono quindi vietate. E’ quanto si legge sul sito del Governo, in merito alle domande frequenti sulle misure adottate nel Dpcm del 3 novembre scorso.

La risposta è la stessa per tutte e tre le zone (rossa, gialla o verde).

È possibile ma fortemente sconsigliato spostarsi per accompagnare i propri figli dai nonni o per andarli a riprendere all’inizio o al termine della giornata di lavoro. Questo perché gli anziani sono tra le categorie più esposte al contagio da Covid – si legge ancora sul sito del governo – e devono quindi evitare il più possibile i contatti con altre persone. Pertanto, questo spostamento è ammesso solo in caso di estrema necessità, se entrambi i genitori sono impossibilitati a tenere i figli con sé per ragioni di forza maggiore. In tale caso i genitori possono accompagnare i bambini dai nonni, percorrendo il tragitto strettamente necessario per raggiungerli e recarsi sul luogo di lavoro, oppure per andare a riprendere i bambini al ritorno. Ove possibile, è assolutamente da preferire che i figli rimangano a casa con uno dei due genitori che usufruiscono di modalità di lavoro agile o di congedi.

L’automobile con persone non conviventi si può usare, purché siano rispettate le stesse misure di precauzione previste per il trasporto non di linea: ossia con la presenza del solo guidatore nella parte anteriore della vettura e di due passeggeri al massimo per ciascuna ulteriore fila di sedili posteriori, con obbligo per tutti i passeggeri di indossare la mascherina. E’ quanto si legge sul sito del Governo, in merito alle domande frequenti sulle misure adottate nel Dpcm del 3 novembre scorso. La risposta è la stessa per tutte e tre le zone (rossa, gialla o verde). L’obbligo di indossare la mascherina può essere derogato nella sola ipotesi in cui la vettura risulti dotata di un separatore fisico (plexiglas) fra la fila anteriore e posteriore della macchina, essendo in tale caso ammessa la presenza del solo guidatore nella fila anteriore e di un solo passeggero per la fila posteriore.

È possibile raggiungere sia la prima che la seconda casa se si trovano entrambe in un comune dell’area gialla. Se la seconda casa si trova in un comune dell’area arancione o di quella rossa, è consentito solo se dovuto alla necessità di porre rimedio a situazioni sopravvenute e imprevedibili (quali crolli, rottura di impianti idraulici e simili, effrazioni, ecc.) e comunque secondo tempistiche e modalità strettamente funzionali a sopperire a tali situazioni. E’ quanto si legge sul sito del Governo, in merito alle domande frequenti sulle misure adottate nel Dpcm del 3 novembre scorso. Se ci si trova in zona arancione, l’accesso alla seconda casa è sempre consentito dalle 5 alle 22 nel proprio comune. Dalle 22 alle 5, o se si trova in un altro comune, è consentito solo se dovuto alla necessità di porre rimedio a situazioni sopravvenute e imprevedibili (quali crolli, rottura di impianti idraulici e simili, effrazioni, ecc.) e comunque secondo tempistiche e modalità strettamente funzionali a sopperire a tali situazioni. Quest’ultima disposizione vale anche nella zona rossa, dove non figurano specificazioni di orario.

Se ci si trova nelle zone arancioni o rosse fuori dal proprio domicilio, abitazione o residenza, si potrà rientrare – per la prima volta – dopo il 6 novembre 2020. Successivamente, gli spostamenti saranno consentiti solo per motivi di comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute. Nell’ambito della zona gialla, chi si trova fuori dal proprio domicilio, abitazione o residenza potrà rientrare (anche se questi si trovano nella zona rossa o arancione, data la mancanza di specifiche).

Con due decreti monocratici cautelari appena pubblicati, il Tar del Lazio dice ‘no’ alla sospensione urgente delle parti del Dpcm del 3 novembre scorso che ha stabilito, tra l’altro, limitazioni all’attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), nonché la sospensione di mostre e dei servizi di apertura al pubblico dei musei e di altri istituti e luoghi della cultura. Nel primo caso, a firmare il ricorso sono una serie di esercizi commerciali; nel secondo caso, unico firmatario è l’onorevole Vittorio Sgarbi. Per entrambe le richieste, il Tar ha ritenuto che allo stato “non sussistono le condizioni per disporre l’accoglimento della richiesta cautelare monocratica”.

This post was published on Nov 8, 2020 10:30

Redazione Desk

Questo articolo è stato scritto dalla redazione di Road Tv Italia. La web tv libera, indipendente, fatta dalla gente e con la gente.

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