La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 21048 del 24 luglio 2025, affronta un tema centrale nella disciplina della ristrutturazione dei debiti del consumatore: il rapporto tra la colpa grave del debitore nel generare il sovraindebitamento e la violazione degli obblighi di valutazione del merito creditizio da parte del finanziatore ai sensi dell’art. 124-bis TUB.
Come riportato da giuricivile.it, la Corte ha definito in modo netto l’autonomia dei due profili di responsabilità, escludendo qualunque automatismo che renda la negligenza della banca un fattore idoneo ad attenuare la posizione del consumatore.
Secondo la Cassazione, la condotta del finanziatore e quella del consumatore rispondono a finalità diverse.
Da un lato, l’art. 69 CCII mira a impedire l’accesso alle procedure di ristrutturazione a chi abbia contribuito in modo rilevante alla propria insolvenza attraverso colpa grave, malafede o frode.
Dall’altro, l’art. 124-bis TUB disciplina i doveri del finanziatore in tema di concessione responsabile del credito.
La negligenza della banca, quindi:
non elimina la colpa del debitore,
non la attenua,
non incide sull’ammissibilità della procedura.
Le responsabilità possono coesistere senza interferire l’una con l’altra.
Una consumatrice aveva ottenuto dal Tribunale di Napoli l’omologazione del piano di ristrutturazione dei debiti.
Il creditore (Civetta SPV – mandataria Sigla S.r.l.) aveva impugnato la decisione sostenendo la presenza di colpa grave da parte della debitrice.
La Corte d’Appello di Napoli aveva accolto il reclamo, revocando l’omologazione e disponendo la liquidazione controllata.
La ricorrente contestava:
una lettura errata della colpa grave;
la mancata valorizzazione della negligenza del finanziatore;
l’interpretazione dei requisiti soggettivi relativi alla qualifica di consumatore.
La Cassazione ha rigettato tutti i motivi.
La Corte ricorda che il concetto di “meritevolezza”, centrale nella precedente disciplina, non esiste più nel testo riformato.
Il legislatore ha ristretto il vaglio del giudice: ciò che conta è verificare se il sovraindebitamento derivi da:
colpa grave,
malafede,
frode.
Questa valutazione è un accertamento di fatto, rimesso in via esclusiva al giudice del merito.
Il passaggio più significativo della decisione è la distinzione fra:
colpa del debitore → ostativa all’accesso alla procedura;
violazione del merito creditizio → rilevante nei rapporti contrattuali banca-cliente, ma non nel giudizio ex art. 69 CCII.
La Cassazione chiarisce che il sistema del sovraindebitamento non opera su logiche di compensazione, e non funziona come una responsabilità comparativa.
Un debitore negligente resta tale, anche se la banca ha concesso credito senza adeguate verifiche.
L’art. 69, comma 2, CCII consente al creditore che abbia violato i propri obblighi di merito creditizio di:
contestare l’ammissibilità della procedura,
sollevare vizi di legittimità,
contestare presupposti soggettivi e oggettivi.
Non può invece opporsi per ragioni legate alla convenienza economica del piano.
Nel caso concreto, il reclamo del creditore era fondato proprio su un requisito di ammissibilità: l’assenza di colpa grave della debitrice.
La Cassazione ribadisce un principio metodologico importante:
la qualifica di “consumatore” dipende dagli scopi non professionali dell’operazione,
non dal grado di istruzione o dalla cultura finanziaria dell’interessato.
La Corte d’Appello non aveva infatti negato tale qualifica, ma aveva fondato la propria decisione sulla condotta colpevole della ricorrente.
La colpa grave del debitore è ostativa all’accesso alla procedura di ristrutturazione.
La violazione dell’art. 124-bis TUB non incide sulla valutazione della condotta del consumatore.
Il creditore colpevole può proporre reclamo su profili di legittimità e ammissibilità.
La qualifica di consumatore non dipende dal livello culturale, ma dalla finalità dell’operazione.
La disciplina del merito creditizio e quella del sovraindebitamento operano su piani distinti.
L’ordinanza n. 21048/2025 rappresenta un punto di riferimento per operatori, OCC, avvocati e magistrati.
La Corte:
chiarisce definitivamente il ruolo dell’art. 69 CCII come filtro selettivo,
evita letture eccessivamente protettive a favore del consumatore,
ristabilisce l’autonomia tra obblighi della banca e doveri del debitore,
fornisce criteri chiari per valutare l’accesso alle procedure di sovraindebitamento.
Una decisione, dunque, di forte impatto sistematico, destinata a orientare la prassi dei tribunali.
This post was published on Nov 17, 2025 17:44
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