martedì, Marzo 19, 2024
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BUCHE STRADALI: SI HA SEMPRE DIRITTO AL RISARCIMENTO DEI DANNI?

Buche stradali: il risarcimento al danneggiato non è sempre dovuto. Capiamo il perchè.

Le buche stradali sono un problema delle nostre città. Nella vita quotidiana siamo soliti imbatterci nelle difficili condizioni in cui versano i manti stradali delle nostre città che, a causa una scarsa manutenzione, aumentano il rischio di incidenti e di insidie stradali  per pedoni e conducenti di moto e auto. In molte di queste ipotesi il Comune si ritrova con tantissime richieste di risarcimenti danni.

Tuttavia non sempre il Comune è responsabile della cattiva manutenzione dell’asfalto. Ed infatti la giurisprudenza, riguardo ai risarcimenti in caso di incidenti per via delle buche presenti sul manto stradale, non è univoca, stabilendo principi talvolta favorevoli e altre volte contrari all’automobilista.

Buche stradali: la disciplina generale

Quali sono le norme a cui dobbiamo far riferimento per ottenere un risarcimento danni da buca stradale?. Le normative di riferimento sono varie : l’ art. 2043 c.c. che obbliga al risarcimento del danno chi procura un danno ingiusto ad altri; alcune norme del Codice della Strada che impongono alle amministrazioni di tenere in buon stato di manutenzione il suolo pubblico; l’art. 2051 c.c., il quale statuisce la responsabilità oggettiva in capo al custode di una cosa o al relativo proprietario per i danni procurati dalla cosa stessa, a prescindere dal fatto che costoro li abbiano voluti o meno.

La richiesta di risarcimento danni presuppone in via giudiziale e stragiudiziale che il danneggiato dimostri: il danno e il nesso di causalità fra il comportamento del Comune, consistito nel difetto di adeguata custodia della sede viaria ed i danni subiti. Importanti sono gli elementi probatori dati dal rapporto di incidente stradale (se si tratta di sinistro stradale); dai testimoni dell’accaduto, da identificare sul posto; le fotografie delle anomalie della sede viaria e/o dei danni ai veicoli ; i referti medici.

Se si sono verificati danni materiali ai veicoli, occorrerà il rilascio di un preventivo per le riparazioni. Se, inoltre, dal fatto sono derivati dei danni fisici cioè biopsicologici  è necessario farsi refertare dai sanitari competenti le lesioni.

In un secondo momento, è opportuna una valutazione del medico legale. Una volta raccolti questi elementi occorre individuare l’ente proprietario della strada, nel caso di specie il Comune, ed inviare alla sua sede legale una richiesta di risarcimento dei danni mediante raccomandata a/r.

In seguito al ricevimento della raccomandata, il competente ufficio dell’Amministrazione comunale provvederà a far eseguire gli accertamenti, avvertendo altresì la propria assicurazione. Qualora, naturalmente, la richiesta di risarcimento venga disattesa o non riscontrata, si potrà sempre ricorrere in giudizio per il riconoscimento dei danni subiti.

La responsabilità sarebbe esclusa solamente se il danno è stato procurato da un evento improvviso e imprevedibile, il cd. “caso fortuito”.

Buche stradali: quando il risarcimento non è dovuto al danneggiato?  

Quando un pedone, un’automobile o moto subisce un sinistro a causa di una buca stradale, la giurisprudenza fa spesso riferimento al caso fortuito per negare la responsabilità dei Comuni.

Requisito indispensabile ai fini del risarcimento danni è rappresentato dalla diligente condotta del danneggiato/automobilista. L’ automobilista dovrà rispettare il Codice della Strada. Di conseguenza, se costui finisca in una buca a causa del suo comportamento imprudente o negligente, non potrà essere ottenuto alcun risarcimento. Sulla scorta di questo ragionamento sono stati negati molti risarcimenti per le cadute sulle buche stradali. Più in concreto, è stata respinta la domanda del danneggiato: 1) in presenza di una buca di grosse dimensioni sufficientemente visibile con maggiore possibilità per l’automobilista di evitarla. Al contrario, è invece generalmente accolta la richiesta di risarcimento in caso di buche nascoste (si pensi ad una buca coperta dall’acqua oppure dalle foglie); 2) qualora vi siano luce e visibilità sufficienti per accorgersi della buca; 3) se il danneggiato conosce la strada ed è consapevole della presenza di pericoli (si richiama sul punto Trib. Lecce sent. n. 1954/2017 la quale ha statuito che “Nel caso in cui il conducente di un ciclomotore abbia riportato lesioni in seguito alla caduta in una profonda buca piena d’acqua del manto stradale, non opera la presunzione di responsabilità a carico dell’ente proprietario della strada se le condizioni di dissesto della strada erano ben note e facilmente avvistabili dal danneggiato che, pertanto, avrebbe dovuto tenere un comportamento idoneo ad evitare il pericolo); 4) se la strada è in condizioni di palese dissesto: ne consegue che, se nonostante le condizioni compromesse e disastrose della strada, l’automobilista scelga ugualmente di percorrere tale via, egli lo farà a proprio rischio e pericolo.

Buche stradali: quando il risarcimento è dovuto al danneggiato?  

Per la certezza nell ’accoglimento della richiesta risarcitoria la buca stradale  deve essere  nascosta e difficilmente percepibile. Va dunque riconosciuto, ad esempio, il risarcimento a causa di un dissesto sul marciapiede ricoperto di foglie: Nel caso di una buca completamente ricoperta dalle foglie presenti sull’intero marciapiede, deve ritenersi che la presenza del dissesto sul tratto di strada non sia percepibile ed evitabile con ordinaria avvedutezza da parte del pedone. Ciò a maggior ragione per l’insussistenza di valida ed effettiva alternativa rispetto al transito sulla pavimentazione, poiché lo strato di foglie copriva il marciapiede intero. Va pertanto dichiarata la responsabilità del Comune per i danni subiti dal pedone in conseguenza della caduta a causa del detto dissesto non visibile.” (Tribunale Roma, sez. XII, 01/02/2018,  n. 2261).

Pertanto non deve sussistere la concreta possibilità per il danneggiato di percepire o prevedere con l’ordinaria diligenza la situazione di pericolo.

Per ottenere il risarcimento, il danneggiato deve inoltre provare, anche con materiale fotografico, l’esistenza di un effettivo dissesto del manto stradale. Come precisato dalla Cassazione “dalla foto deve emergere anche la data in cui la stessa è stata scattata altrimenti non può costituire una valida prova (e al Comune non spetta neanche contestarne la validità)” (Cassazione civile, sez. III, 30/11/2017, n. 28665).

Si precisa inoltre che l’ente gestore della strada è responsabile anche per gli elementi esterni alla carreggiataLo ha recentemente chiarito la Cassazione rilevando sul punto che “la custodia esercitata dal proprietario o dal gestore della strada non è limitata alla sola carreggiata ma si estende anche agli elementi accessori o pertinenze. Questo significa che se anche il danneggiato ha violato le regole del codice della strada, l’amministrazione è responsabile del danno se risulta che la presenza di un’adeguata barriera avrebbe potuto opporsi all’urto da parte del mezzo ed evitare l’infortunio (nella specie, il conducente era uscito dalla carreggiata precipitando dentro una buca, a margine della stessa, che assumeva essere né presegnalata né protetta)” (Cassazione civile, sez. III, 28/07/2017, n. 18753).

 

Paolo Esposito
Paolo Esposito
Mi chiamo Paolo Esposito ed ho 29 anni. Sono di Napoli e ho conseguito la laurea in Giurisprudenza Lmg 01 presso la Facoltà Federico II di Napoli e un Master di II livello in Diritto Penale e Criminologia sempre presso la stessa facoltà. Una volta conclusi i miei studi, ho svolto la pratica forense presso 2 importanti studi legali nell’ ambito civile e penale( species penale bianco) e un tirocinio formativo presso la Prefettura di Napoli nell’ ambito di Interdittive Antimafia e Protocolli legalità . Tali esperienze mi hanno permesso di poter approfondire e implementare le conoscenze pratiche e teoriche su aspetti giuridici di fondamentale importanza. Nondimeno dai tempi del liceo ho coltivato la passione per approfondimenti in tema di attualità e su aspetti critici del mondo del diritto. Attualmente collaboro in uno studio legale occupandomi di tematiche involgenti gli aspetti del diritto di famiglia e la disciplina del condominio. Il mio motto è’ “Fai ciò che devi, succeda quel che può “.
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