martedì, Marzo 19, 2024
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Animali e condominio: cosa prevede la legge

Legge e buon senso devono guidare i proprietari di animali.

Animali in condominio: la riforma del 2012

Il possesso e la detenzione di animali domestici è uno dei problemi ricorrenti nella vita condominiale. Ed infatti, sono molte le cause che giungono in Tribunale in merito a questa questione. Precisiamo subito che per quanto riguarda i rumori provocati dai nostri amici a 4 zampe, il cane non ha la facoltà di intendere e di volere e non sa quando può esprimere il suo linguaggio (abbaiando) e quando no: sta al buon senso del suo proprietario fare in modo che il cane stia tranquillo durante le ore di riposo.

Muovendo da questa doverosa premessa, solo negli ultimi anni stiamo assistendo ad una vera sistemazione del settore con l’introduzione di nuove regole e normative che aiutano a vivere in armonia. Bisogna precisare che abbiamo assistito ad una vittoria di civiltà grazie alla legge sul condominio del 2012 in quanto si è assistito alla alla liberalizzazione degli animali nel condominio  ed, in particolare, è stato aggiunto all’ art. 1138 del c.c, riguardante il regolamento di condominio un apposito ultimo comma secondo il quale “le norme del regolamento non possono vietare di possedere o detenere animali domestici“. La norma in questione  chiaramente indica che i regolamenti condominiali non possono vietare il possesso e la presenza di animali domestici e da compagnia all’interno dell’abitazione. Questo è stato possibile grazie a un fondamentale cambiamento concettuale nella collocazione degli animali domestici, che non possono e non devono più essere considerati come degli oggetti di possesso ma sono a tutti gli effetti degli esseri senzienti.

Tuttavia la modifica della disposizione non ha affatto sgombrato il campo dagli equivoci in materia. Basti pensare che appare dubbio considerare “domestico” un criceto o un furetto. Nondimeno tartarughe, pappagalli si ritiene vadano qualificati come “animali esotici” ritenendosi  animali d’affezione da poter tenere in casa senza problema, seppur non siano “domestici” in senso proprio. Tuttavia, si corre il rischio di vedersi opposto un veto in condominio alla loro detenzione. Significa che il regolamento condominiale, seppure non può opporsi alla presenza di animali domestici, può comunque opporsi alla presenza di animali cosiddetti esotici, come per esempio i serpenti, i ragni e le iguane. Infatti a causa dell’ambiguo aggettivo “domestico”, terminologia impropria che sembrerebbe dettata più dal senso comune che da disposizioni giuridiche, si rischia di assistere a un aumento delle liti condominiali, nonché al rischio di abbandono degli animali stessi. La Sivae e l’ANMVI (Associazione Nazionale Medici Veterinari Italiani), hanno evidenziato che un’interpretazione eccessivamente restrittiva della definizione, confliggerebbe con la Convenzione Europea per la Protezione degli Animali da Compagnia ratificata come legge dello Stato italiano e volta a tutelare “ogni animale tenuto, o destinato ad essere tenuto dall’uomo, in particolare presso il suo alloggio domestico, per suo diletto e compagnia”.

Quali animali sono ammessi in un condominio?

In un condominio, salvo divieto approvato all’unanimità da tutti i condomini, si ritiene che possano essere  posseduti o detenuti cani, gatti, pesci, uccelli da gabbia, tartarughe, criceti, conigli, furetti, scoiattoli, piccole tartarughe, cincillà e porcellini d’India. Tuttavia è sempre meglio verificare cosa prevede il regolamento condominiale ed eventualmente chiedere chiarimenti all’Amministratore.

Qualora non vi sia un divieto espresso si ritiene consentita la detenzione di tutti gli animali non vietati dalla legge e che non creino un pericolo per la salute e l’incolumità.

Condominio: gli animali nelle case in locazione

Il discorso è diverso per chi affitta una casa all’ interno del condominio. In tal caso, infatti, la normativa consente al proprietario, nel contratto di locazione, di impedire al suo inquilino di introdurre in casa qualsiasi animale domestico, anche cani o gatti, nonostante nello stabile la loro presenza sia accettata. Per essere valida, la clausola volta a tale scopo dovrà essere puntualmente inserita e specificata nel contratto di locazione al momento della stipula oppure introdotta in sede di un eventuale rinnovo contrattuale, al termine della scadenza naturale del precedente rapporto. Il proprietario di casa può anche  liberamente scegliere chi far entrare nella sua abitazione e se crede che un cane possa in qualche modo arrecare un danno alla sua proprietà può vietarne la presenza.Discorso moralmente non corretto, ma la legge non lo vieta.

La detenzione di animali selvatici

In Italia  possedere particolari specie di animali domestici pericolosi o rientranti in specie protette è vietato e può comportare severe conseguenze secondo quanto previsto dalla legge n. 150 del 1992. La legge (art. 6, comma 1) vieta a chiunque di commerciare o detenere esemplari vivi di mammiferi e rettili selvatici che possono costituire pericolo per la salute o l’incolumità pubblica, pena l’applicazione di severe sanzioni penali.

Dell’individuazione delle specie c.d. “pericolose” se ne occupa il d.m. del 19 aprile 1996 (e successive modificazioni) che elenca le specie e precisa i criteri per stabilire la “pericolosità”:  nell’elenco sono presenti ratti marsupiali, canguri, lemuri, numerose specie di scimmie, lupi, volpi, orsi lavatori, tassi, lontre e numerosi felidi (leoni, tigri, pantere, etc.), ma anche cinghiali, cervidi, bovidi, alcune tartarughe e serpenti (pitone, anaconda, cobra, serpente a sonagli etc.).

La violazione delle prescrizioni può costare, come precisa la legge n. 68/2015, l’arresto da sei mesi a due anni e l’ammenda da euro quindicimila a euro centocinquantamila. Gli animali detenuti illegittimamente sono confiscati.

Tuttavia, come previsto dalla Convenzione CITIES, è consentito detenere alcune specie esotiche (ad esempio pappagalli, rettili, scimmie, volpi ecc.), ma solo previa autorizzazione e con un permesso contenente tutti i dati relativi all’animale. Questi documenti vengono rilasciati dal Corpo Forestale dello Stato o dal Ministero dello Sviluppo economico.

Il regolamento degli animali nel condominio: gli spazi comuni

Il buon senso deve accompagnare il condomino nella gestione del suo animale domestico. Il condomino deve fare in modo che il suo animale non arrechi un danno agli altri. A tal proposito, il cane che viene fatto circolare liberamente nelle aree comuni di un condominio dev’essere sempre munito di guinzaglio non più lungo di 1,5 metri in modo tale che il padrone abbia la massima autorità e capacità di intervento in caso di bisogno.
Diverso è il discorso della museruola, perché il cane non è tenuto a portarla sempre ma il suo conducente è obbligato ad averla sempre con sé per utilizzarla in caso di necessità. Inoltre, il suo utilizzo è obbligatorio in alcuni contesti specifici, come gli spazi chiusi e di ridotte dimensioni in cui possono essere presenti anche altre persone: l’esempio più comune è l’ascensore, dove il cane, di qualunque razza, è per norma obbligato a indossare la museruola secondo l’ordinanza 6.8.3023 Gazzetta Ufficiale 6.09.13 del Ministero della Salute. Solo se il cane è inserito nell’elenco delle razze pericolose è obbligatorio che indossi la museruola sempre e comunque.

Animali e condominio: i doveri del proprietario

La convivenza tra cani e condomini è regolamentata dalla legge e, se da una parte vige il diritto di poter vivere liberamente con il proprio cane in un condominio, dall’altra è necessario che vengano adottate delle precauzioni affinché la presenza dell’animale non possa essere causa di problemi. Il condomino è obbligato a effettuare la registrazione dell’animale, con conseguente inserimento del microchip per la sua identificazione. Deve effettuare regolarmente tutte le vaccinazioni del caso contro le patologie più a rischio per l’animale (cane o gatto che sia) e, inoltre, è tenuto al trattamento antiparassitario periodico per impedire la comparsa di animali non desiderati che possono causare problemi anche all’uomo.
E’ obbligatorio per i proprietari avere sempre con sé la paletta con i sacchetti per raccogliere gli escrementi che l’animale lascia per terra, che devono essere buttati negli appositi cestini mentre è consigliato, anche avere con sé una bottiglia d’acqua per eliminare l’urina, soprattutto quando l’animale è abituato a segnare il suo passaggio sui muri delle abitazioni o, comunque, all’interno dei cortili condominiali.

Paolo Esposito
Paolo Esposito
Mi chiamo Paolo Esposito ed ho 29 anni. Sono di Napoli e ho conseguito la laurea in Giurisprudenza Lmg 01 presso la Facoltà Federico II di Napoli e un Master di II livello in Diritto Penale e Criminologia sempre presso la stessa facoltà. Una volta conclusi i miei studi, ho svolto la pratica forense presso 2 importanti studi legali nell’ ambito civile e penale( species penale bianco) e un tirocinio formativo presso la Prefettura di Napoli nell’ ambito di Interdittive Antimafia e Protocolli legalità . Tali esperienze mi hanno permesso di poter approfondire e implementare le conoscenze pratiche e teoriche su aspetti giuridici di fondamentale importanza. Nondimeno dai tempi del liceo ho coltivato la passione per approfondimenti in tema di attualità e su aspetti critici del mondo del diritto. Attualmente collaboro in uno studio legale occupandomi di tematiche involgenti gli aspetti del diritto di famiglia e la disciplina del condominio. Il mio motto è’ “Fai ciò che devi, succeda quel che può “.
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